Art. 7.
  1. Per  gli interventi  necessari ad  assicurare i  primi soccorsi,
l'assistenza e  la rimozione di  situazioni di pericolo,  nonche' per
quelli disposti  in emergenza  dagli enti locali,  e per  il rimborso
alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai
datori di lavoro dei volontari impiegati, e' assegnata ai prefetti di
Lucca e  di Prato rispettivamente  la somma di  lire 1 miliardo  e di
lire 400 milioni.
  2.  Le somme  di cui  al comma  1 sono  poste a  carico dell'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2  "Fondo della protezione  civile" (cap.
7615) dello  stato di previsione  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri.