Art. 7. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, e' assegnata ai prefetti di Lucca e di Prato rispettivamente la somma di lire 1 miliardo e di lire 400 milioni. 2. Le somme di cui al comma 1 sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.