Art. 8. 1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata la somma di lire 600 milioni a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sara' versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1998 Il Ministro: Napolitano