Art. 8.
  1.  Per  gli  interventi  previsti  dalla  presente  ordinanza,  il
Ministero dell'interno e' autorizzato  ad erogare compensi per lavoro
straordinario al personale del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
ivi  compreso   quello  dirigente,  oltre  i   limiti  stabiliti  dal
decreto-legge 11  gennaio 1983, n. 2,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 8  marzo 1985, n. 72, e dal  decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata la somma di lire
600 milioni a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di
base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato
di previsione della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, che sara'
versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione
al bilancio del Ministero dell'interno.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1998
                                              Il Ministro: Napolitano