Art. 2.
  1.  La   regione  Piemonte   provvede,  anche  mediante   i  comuni
interessati, alla realizzazione degli interventi per la rimozione dei
pericoli,  per il  ripristino  delle infrastrutture  e degli  edifici
pubblici e privati.
  2. La  redazione dei progetti  puo' essere affidata anche  a liberi
professionisti  con specifici  incarichi,  avvalendosi, ove  occorra,
delle deroghe di cui all'art. 3.