Art. 4.
  1.  Per favorire  il  ritorno a  normali condizioni  di  vita e  la
ripresa  delle attivita'  produttive la  regione Piemonte  provvede a
stabilire, nei limiti  delle disponibilita' di cui  all'art. 1 tenuto
anche conto  dei danni  subiti a  beni immobili  e mobili,  criteri e
modalita' di erogazione di contributi  a favore di soggetti e imprese
gravemente  danneggiati,  applicando  comunque una  franchigia  di  5
milioni di lire.