Art. 4. 1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attivita' produttive la regione Piemonte provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 1 tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalita' di erogazione di contributi a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.