Art. 6.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza.  Eventuali  oneri  derivanti da  ritardi,  inadempienze  o
contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico del bilancio
della provincia di Cuneo.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1998
 Il Ministro: Napolitano