Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico del bilancio della provincia di Cuneo. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1998 Il Ministro: Napolitano