Art. 2.
  Il fornitore della  zattera di tipo gonfiabile  denominata "AMPI 8"
dovra'  fornire all'acquirente  un  manuale  esplicativo, in  duplice
copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovra' fornire
alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni
dettagliate relative alle operazioni di revisione.
  Il predetto  materiale e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti  dalla regola  5  del  cap. III  della  Solas 74(83),  dalla
sezione 5 parte  II della risoluzione IMO A. 689  (17) del 6 novembre
1991  e  dalle  norme  R.I.Na.  per la  costruzione,  il  collaudo  e
l'installazione dei mezzi di salvataggio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro