Art. 2. Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata "AMPI 8" dovra' fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovra' fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Solas 74(83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 1998 Il comandante generale: Ferraro