Art. 2. Le attivita' informatiche riservate allo Stato di cui all'art. 1 del presente decreto sono le seguenti: a) elaborazione di studi di fattibilita' del nuovo sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) predisposizione di progetti realizzativi sulla base delle proposte e dei piani, anche triennali, approvati dall'amministrazione, in coordinamento con la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998; c) definizione dei criteri, delle regole e delle modalita' di gestione della sicurezza logica e fisica del sistema informativo integrato, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; d) monitoraggio delle attivita' informatiche inerenti il sistema informativo integrato in conformita' della disciplina di cui all'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; e) presidio delle aree applicative strategiche segnalate dall'amministrazione, al fine di assicurare una capacita' di intervento autonomo, rispetto ai servizi erogati da eventuali fornitori esterni, che garantisca tempi di soluzione dei problemi rilevati in coerenza con le esigenze espresse dall'amministrazione; f) definizione e modalita' dei bandi di gara, dei criteri di prequalifica, di valutazione dei fornitori e delle offerte, aggiudicazione delle commesse e stipula dei contratti; g) conduzione dei centri elettronici per la gestione informatica della contabilita' e della finanza pubblica, dall'amministrazione ritenuti di rilevanza strategica e, a tal fine, individuati in ragione della loro strumentalita' necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 414/1997. Le modalita' di affidamento alla Con.S.I.P. S.p.a. saranno disciplinate sulla base di apposite convenzioni, garantendo la riservatezza dei dati gestiti e la continuita' di funzionamento del sistema informativo integrato.