Art. 4.
  L'amministrazione,  valutera'   anche  in  corso  di   gestione,  i
risultati raggiunti  rispetto agli indirizzi strategici,  fissati dal
Ministro ai sensi  dell'art. 1, e agli obiettivi  di miglioramento di
cui all'art. 3, sulla base degli indicatori individuati ai fini della
misurazione dei risultati.