Art. 2.
  Il  fabbricante del  verricello  dovra'  fornire all'acquirente  il
manuale  per l'addestramento  e per  la manutenzione  come prescritto
dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.
  Il citato  dispositivo e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti dalle  regole 5  e 48.2 del  capitolo III  della convenzione
sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della Ris. Imo A. 689 (17).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro