Art. 2.
  Le regioni e le  province autonome, provvederanno alla ripartizione
dei  fondi  loro assegnati,  tra  i  comuni,  ai  sensi del  comma  3
dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
   Roma, 28 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Costa