IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al testo unico  delle leggi sulla istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre 1926,  n. 2412, e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamneto  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
farmaceutico;
  Visto il  decreto ministeriale  6 settembre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni  e di  aggiungere dopo la  tabella XLV/3,  la tabella
XLV/4   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione del settore farmaceutico;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche   dell'Universita'  degli  studi   di  Palermo
(Consiglio di facolta'  seduta del 21 maggio  1998, Senato accademico
seduta del 29 giugno 1998,  Consiglio di amministrazione seduta del 9
settembre 1998);
                              Decreta:
  Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1995
la scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera.
                               Art. 1.
  Presso l'Universita' degli studi di  Palermo e' istituita la scuola
di  specializzazione  in  "Farmacia ospedaliera"  che  conferisce  il
diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  La  scuola ha  lo scopo  di  assicurare ai  laureati in  discipline
farmaceutiche  la formazione  professionale  rivolta  a due  distinti
settori:
    a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
  La   scuola  rilascia   il  titolo   di  specialista   in  farmacia
ospedaliera.