IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamneto della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (Consiglio di facolta' seduta del 21 maggio 1998, Senato accademico seduta del 29 giugno 1998, Consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998); Decreta: Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1995 la scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera. Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Palermo e' istituita la scuola di specializzazione in "Farmacia ospedaliera" che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori: a) farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera.