Art. 3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro, secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della scuola. La scuola afferisce alla facolta' di farmacia. La sede della scuola e' la facolta' di farmacia. L'afferenza della scuola al dipartimento e/o all'istituto e' stabilita con delibera del Consiglio della facolta' su proposta del Consiglio della scuola. Concorrono al funzionamento della scuola tutte le strutture universitarie le cui aree didattiche comprendono i settori scientificodisciplinari caratterizzanti la Scuola.