Art. 3.
  Il numero degli  iscritti a ciascun anno di corso  viene fissato in
base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature
disponibili, alle esigenze del mercato  del lavoro, secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi  dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
Consiglio della scuola.
  La scuola afferisce alla facolta' di farmacia.
  La sede della scuola e' la facolta' di farmacia.
  L'afferenza  della  scuola  al  dipartimento  e/o  all'istituto  e'
stabilita con delibera  del Consiglio della facolta'  su proposta del
Consiglio della scuola.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  tutte  le  strutture
universitarie   le  cui   aree  didattiche   comprendono  i   settori
scientificodisciplinari caratterizzanti la Scuola.