Art. 6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il Consiglio della scuola deve comprendere le seguenti aree didattiche, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Area 1 - Biologica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia. Settori scientificodisciplinari: E07X - Farmacologia; F04A - Patologia generale; F05X - Microbiologia e microbiologia clinica; F22A - Igiene generale ed applicata. Area 2 - Chimicoanalitica farmaceutica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimicofarmaceutiche, con particolare riguardo ai rapporti strutturaattivita' ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici. Settori scientificodisciplinari: A02B - Probabilita' e statistica matematica; C07X - Chimica farmaceutica; C09X - Chimica bromatologica; S01B - Statistica per la ricerca sperimentale. Area 3 - Tecnologicoapplicativa. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio. Settori scientificodisciplinari: C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo.