Art. 6.
  Nel determinare  il piano degli  studi secondo quanto  previsto dal
precedente  art. 5,  il Consiglio  della scuola  deve comprendere  le
seguenti aree didattiche, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna
area. Per ciascuna area i  settori definiscono l'ambito scientifico e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
 Area 1 - Biologica.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline biologiche  attinenti l'organismo umano sia  in condizioni
normali che patologiche tra le  quali quelle relative alla nutrizione
ed alla microbiologia.
  Settori scientificodisciplinari:
   E07X - Farmacologia;
   F04A - Patologia generale;
   F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;
   F22A - Igiene generale ed applicata.
 Area 2 - Chimicoanalitica farmaceutica.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline chimicofarmaceutiche, con particolare riguardo ai rapporti
strutturaattivita' ed  alle problematiche analitiche  dei medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici.
  Settori scientificodisciplinari:
   A02B - Probabilita' e statistica matematica;
   C07X - Chimica farmaceutica;
   C09X - Chimica bromatologica;
   S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.
 Area 3 - Tecnologicoapplicativa.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline  tecnologiche dei  medicinali con  particolare riferimento
alla  produzione  galenica  ed   alla  impiantistica  relativa,  deve
altresi' approfondire le problematiche  inerenti la formulazione e la
preformulazione dei medicinali e tutte  le tecniche piu' avanzate per
il  rilascio mirato  dei farmaci  ed il  direzionamento verso  organi
bersaglio.
  Settori scientificodisciplinari:
   C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo.