Art. 7.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  Consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio,  che  sara'  svolto  sotto la  guida  di  un  responsabile
nominato dal Consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche, il  Consiglio della scuola potra'  riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari o extra universitari.