Art. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio, che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il Consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.