IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 106 del  nuovo codice della strada che ai  commi 5 e 7
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione  e  del Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste  nel
frattempo divenuto  Ministro per le politiche  agricole, a decentrare
in materia di norme costruttive  e funzionali delle macchine agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  la  legge  8  agosto  1977, n.  572,  recante  le  norme  di
attuazione  delle direttive  delle Comunita'  europee concernenti  il
riavvicinamento  delle  legislazioni   degli  Stati  membri  relative
all'omologazione dei tipi  di trattori agricoli o  forestali a ruote,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
  Vista la direttiva 97/54/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del  23  settembre   1997  che  aumenta  la   velocita'  massima  per
costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote da 30 a 40 km/h
al fine di  adeguare il campo di applicazione del  sistema europeo di
omologazione dei veicoli stessi alla realta' produttiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'espressione  "30 km/h"  contenuta  nelle sottoelencate  direttive
CEE, recepite in Italia con gli atti normativi di fianco indicati, e'
sostituita con l'espressione "40 km/h":
  direttiva 74/150/CEE recepita  con la legge 8 agosto  1977, n. 572,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
  direttiva  74/151/CEE recepita  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  11  gennaio  1980,   n.  76,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980;
  direttive    74/152/CEE,   74/346/CEE,    74/347/CEE,   75/321/CEE,
75/322/CEE,    76/432/CEE,   76/763/CEE,    77/311/CEE,   77/537/CEE,
78/764/CEE,  78/933/CEE, recepite  con decreto  del Presidente  della
Repubblica  10  febbraio 1981,  n.  212,  pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981;
  direttive  79/532/CEE   e  79/533/CEE  recepite  con   decreto  del
Presidente della  Repubblica 18  marzo 1983,  n. 296,  pubblicato nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 169 del  22 giugno
1983;
  direttiva 80/720/CEE  recepita con  decreto ministeriale  8 gennaio
1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
24 del 30 gennaio 1987;
  direttive 86/297/CEE e 86/415/CEE recepite con decreto ministeriale
18 maggio  1989, pubblicato  nel supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1989;
  direttiva  89/173/CEE recepita  con decreto  ministeriale 5  agosto
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 1992.