Art. 3.
  Ai sensi  dell'art. 34, comma 4,  della legge 23 dicembre  1994, n.
724,  la partecipazione  al contenimento  del fabbisogno  del settore
statale e'  determinato in  lire 175.000  milioni per  ciascuna delle
province di Trento e Bolzano.