Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'ABI
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  L'art. 11 del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, avente ad oggetto le
agevolazioni finanziarie di  cui alla legge n.  488/1992, prevede che
il Ministero  dell'industria, del commercio e  dell'artigianato possa
disporre, in ogni  fase del procedimento, controlli  ed ispezioni sui
soggetti  che   hanno  richiesto  le  agevolazioni,   allo  scopo  di
verificare le condizioni per la fruizione delle stesse.
  Da tale previsione normativa  scaturisce il consenso, espresso gia'
in  sede  di  domanda  di  agevolazioni,  con  il  quale  le  imprese
richiedenti autorizzano  le banche concessionarie ed  il Ministero ad
effettuare  tutte le  indagini  tecniche  ed amministrative  ritenute
necessarie,  anche dopo  la concessione  e l'erogazione  a saldo  dei
contributi.
  Nel  quadro  di  detta  attivita' di  controllo,  con  la  presente
circolare si  dispone che  le imprese beneficiarie  trasmettano, alle
Banche concessionarie  che ne  hanno istruito le  domande, specifiche
dichiarazioni  che attestino  i  livelli  di occupazione  conseguiti,
secondo i criteri che seguono:
  a) le dichiarazioni dovranno riguardare  tutte e sole le iniziative
per le  quali le variazioni  occupazionali sono state  considerate ai
fini della  loro utile collocazione nelle  graduatorie di pertinenza.
Conseguentemente,  le informazioni  non dovranno  essere rese  per le
iniziative di ammodernamento,  ristrutturazione e mero trasferimento,
nonche', in  generale, nei casi  in cui il valore  dell'indicatore di
cui  all'art. 6,  comma  4,  punto 2),  del  decreto ministeriale  n.
527/1995  (c.d. indicatore  I2)  e'  stato assunto  pari  a zero.  Le
informazioni  non  dovranno essere  altresi'  rese  nei casi  in  cui
l'esercizio  di regime,  come  definito alla  successiva lettera  e),
risultava gia'  completamente trascorso all'epoca di  redazione della
relazione finale, valendo  a tutti gli effetti  quanto gia' accertato
in quella sede dalla banca concessionaria;
  b) le dichiarazioni dovranno  essere rese dal legale rappresentante
dell'impresa, o da  un procuratore speciale, con le  modalita' di cui
all'art. 4 della  legge 4 gennaio 1968, n. 15,  come modificata dalla
legge n. 127/1997, secondo lo schema allegato;
  c)  il dichiarante  dovra'  attestare  l'occupazione media  mensile
dell'unita'   produttiva   oggetto  dell'agevolazione   per   ciascun
esercizio sociale. Qualora la  medesima unita' produttiva sia oggetto
di  piu' agevolazioni  ex  legge n.  488/1992,  dovranno essere  rese
altrettante dichiarazioni,  tenendo comunque conto  delle limitazioni
di cui alla precedente lettera a);
  d) l'occupazione media mensile dell'unita' produttiva dovra' essere
rilevata,  per le  iniziative  dei  primi due  bandi  (1996 e  1997),
secondo i criteri  gia' indicati per le iniziative  di ampliamento al
punto  3.3  della circolare  di  questo  Ministero  n. 38522  del  15
dicembre 1995  e, per le  iniziative dei bandi successivi,  secondo i
criteri di cui al punto 6.3 della circolare n. 234363 del 20 novembre
1997;
  e)  per  una  stessa  iniziativa le  dichiarazioni  dovranno  avere
cadenza annuale. La prima  dovra' riferirsi all'esercizio sociale nel
quale  si e'  verificata l'ultimazione  degli investimenti;  l'ultima
dovra' riferirsi all'esercizio di regime, inteso come primo esercizio
sociale successivo alla data di entrata a regime dell'iniziativa;
  f)  ciascuna   dichiarazione  dovra'  essere  inviata   alla  Banca
concessionaria  entro  i  trenta   giorni  successivi  alla  chiusura
dell'esercizio sociale cui essa si riferisce;
  g) per le iniziative che  alla data di pubblicazione della presente
circolare  risultano  gia'  agevolate   con  decreto  di  concessione
definitiva,  la  prima  dichiarazione  dovra'  essere  inviata  entro
sessanta giorni  da detta data  di pubblicazione, e  dovra' riferirsi
all'ultimo esercizio sociale chiuso.  Qualora tale esercizio coincida
con  quello di  regime,  come sopra  inteso,  tale dichiarazione  non
dovra' essere seguita da altre.
  Le banche concessionarie, acquisite  le dichiarazioni di cui sopra,
ne  daranno informazione  a  questo Ministero  secondo modalita'  che
saranno successivamente definite.
  Si raccomanda  alle imprese  interessate di ottemperare  in maniera
puntuale a  quanto disposto con  la presente circolare,  in relazione
all'impegno  assunto  in sede  di  domanda  di agevolazioni,  innanzi
richiamato. La  mancata od  incompleta od inesatta  comunicazione, da
parte  delle imprese  beneficiarie, dei  dati richiesti  determinera'
l'adozione,   da   parte    dell'Amministrazione,   dei   conseguenti
provvedimenti,  ivi  compresa, qualora  ne  ricorrano  gli estremi  e
previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca dei benefici
concessi ed il conseguente recupero oneroso delle quote eventualmente
erogate. In tal senso,  quindi, le banche concessionarie segnaleranno
tempestivamente a questo Ministero i casi di inadempienza.
                        Il direttore generale
           del coordinamento degli incentivi delle imprese
                               Sappino