Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'ABI All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane L'art. 11 del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, avente ad oggetto le agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre, in ogni fase del procedimento, controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, allo scopo di verificare le condizioni per la fruizione delle stesse. Da tale previsione normativa scaturisce il consenso, espresso gia' in sede di domanda di agevolazioni, con il quale le imprese richiedenti autorizzano le banche concessionarie ed il Ministero ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie, anche dopo la concessione e l'erogazione a saldo dei contributi. Nel quadro di detta attivita' di controllo, con la presente circolare si dispone che le imprese beneficiarie trasmettano, alle Banche concessionarie che ne hanno istruito le domande, specifiche dichiarazioni che attestino i livelli di occupazione conseguiti, secondo i criteri che seguono: a) le dichiarazioni dovranno riguardare tutte e sole le iniziative per le quali le variazioni occupazionali sono state considerate ai fini della loro utile collocazione nelle graduatorie di pertinenza. Conseguentemente, le informazioni non dovranno essere rese per le iniziative di ammodernamento, ristrutturazione e mero trasferimento, nonche', in generale, nei casi in cui il valore dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, punto 2), del decreto ministeriale n. 527/1995 (c.d. indicatore I2) e' stato assunto pari a zero. Le informazioni non dovranno essere altresi' rese nei casi in cui l'esercizio di regime, come definito alla successiva lettera e), risultava gia' completamente trascorso all'epoca di redazione della relazione finale, valendo a tutti gli effetti quanto gia' accertato in quella sede dalla banca concessionaria; b) le dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa, o da un procuratore speciale, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge n. 127/1997, secondo lo schema allegato; c) il dichiarante dovra' attestare l'occupazione media mensile dell'unita' produttiva oggetto dell'agevolazione per ciascun esercizio sociale. Qualora la medesima unita' produttiva sia oggetto di piu' agevolazioni ex legge n. 488/1992, dovranno essere rese altrettante dichiarazioni, tenendo comunque conto delle limitazioni di cui alla precedente lettera a); d) l'occupazione media mensile dell'unita' produttiva dovra' essere rilevata, per le iniziative dei primi due bandi (1996 e 1997), secondo i criteri gia' indicati per le iniziative di ampliamento al punto 3.3 della circolare di questo Ministero n. 38522 del 15 dicembre 1995 e, per le iniziative dei bandi successivi, secondo i criteri di cui al punto 6.3 della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997; e) per una stessa iniziativa le dichiarazioni dovranno avere cadenza annuale. La prima dovra' riferirsi all'esercizio sociale nel quale si e' verificata l'ultimazione degli investimenti; l'ultima dovra' riferirsi all'esercizio di regime, inteso come primo esercizio sociale successivo alla data di entrata a regime dell'iniziativa; f) ciascuna dichiarazione dovra' essere inviata alla Banca concessionaria entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale cui essa si riferisce; g) per le iniziative che alla data di pubblicazione della presente circolare risultano gia' agevolate con decreto di concessione definitiva, la prima dichiarazione dovra' essere inviata entro sessanta giorni da detta data di pubblicazione, e dovra' riferirsi all'ultimo esercizio sociale chiuso. Qualora tale esercizio coincida con quello di regime, come sopra inteso, tale dichiarazione non dovra' essere seguita da altre. Le banche concessionarie, acquisite le dichiarazioni di cui sopra, ne daranno informazione a questo Ministero secondo modalita' che saranno successivamente definite. Si raccomanda alle imprese interessate di ottemperare in maniera puntuale a quanto disposto con la presente circolare, in relazione all'impegno assunto in sede di domanda di agevolazioni, innanzi richiamato. La mancata od incompleta od inesatta comunicazione, da parte delle imprese beneficiarie, dei dati richiesti determinera' l'adozione, da parte dell'Amministrazione, dei conseguenti provvedimenti, ivi compresa, qualora ne ricorrano gli estremi e previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero oneroso delle quote eventualmente erogate. In tal senso, quindi, le banche concessionarie segnaleranno tempestivamente a questo Ministero i casi di inadempienza. Il direttore generale del coordinamento degli incentivi delle imprese Sappino