Art. 2.
  1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al
costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre  prestazioni specialisiche  necessarie per  accertare eventuali
difetti  genetici,  prescritte  dallo  specialista  alla  coppia,  se
l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni
di rischio per il feto.
  2. Sono  escluse dalla  partecipazione al  costo le  prestazioni di
diagnostica  strumentale  e di  laboratorio  e  le altre  prestazioni
specialistiche   necessarie   ed   appropriate  per   le   condizioni
patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di
norma dallo specialista.
  3. Sono  escluse dalla  partecipazione al  costo le  prestazioni di
diagnostica  strumentale  e di  laboratorio  e  le altre  prestazioni
specialistiche, necessarie ed appropriate  per la diagnosi prenatale,
nelle specifiche condizioni di  rischio fetale indicate dall'allegato
C,  prescritte  dallo  specialista  tra quelle  incluse  nel  decreto
ministeriale  22 luglio  1996  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale,
supplemento  ordinario n.  150,  del 14  settembre  1996. Le  regioni
individuano  le strutture  di  riferimento per  l'esecuzione di  tali
prestazioni, garantendo  che le stesse  forniscano alle donne  e alle
coppie un adeguato sostegno.
  4.  In presenza  delle condizioni  di  rischio di  cui al  presente
articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
e di altre  prestazioni specialistiche devono indicare  la diagnosi o
il sospetto diagnostico.