Art. 2.
  1. Le  regioni di cui  all'allegato II non ancora  accreditate alla
data  di entrata  in  vigore della  presente  ordinanza provvedono  a
raggiungere  lo status  di accreditamento  proseguendo nell'attivita'
prevista dalla  ordinanza ministeriale  6 dicembre  1994 entro  e non
oltre il 31 dicembre 1998.
  2.  Il  numero   di  suini  da  campionare   calcolato  sulla  base
dell'effettivo aziendale e' riportato nell'allegato IV.
  3. I campioni di sangue inviati all'IZS territorialmente competente
dovranno essere accompagnati dalla scheda di cui all'allegato V della
presente ordinanza.
  4. Tali  regioni nel  caso raggiungano  lo stato  di accreditamento
prima  del 31  dicembre  1998 nel  darne  immediata comunicazione  al
Ministero  della sanita',  attueranno una  attivita' di  sorveglianza
prelevando in trecento aziende suinicole  da riproduzione, miste e da
ingrasso,  scelte a  random,  un  numero di  campioni  pari a  quello
previsto dalla tabella di cui all'allegato IV.
  5. Nel  campionamento effettuato  per la sorveglianza  non verranno
considerate le  aziende costituite  da uno o  due suini  da ingrasso,
destinati alla macellazione per uso familiare.
  6.  Il   campionamento  randomizzato,  sia  negli   allevamenti  da
riproduzione, da  ingrasso e misti,  prevede un prelievo per  box per
cui il primo box e' scelto con sistema random e successivamente viene
testato un box ogni 4.
  7.  I campioni  prelevati per  l'attivita' di  sorveglianza inviati
all'IZS dovranno  essere accompagnati dal modulo  di cui all'allegato
III  della  presente  ordinanza.  Gli  istituti  zooprofilattici  non
accettano campioni  da sottoporre  ad esame  se non  accompagnati dai
suddetti modelli debitamente compilati.