Art. 2. 1. Le regioni di cui all'allegato II non ancora accreditate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza provvedono a raggiungere lo status di accreditamento proseguendo nell'attivita' prevista dalla ordinanza ministeriale 6 dicembre 1994 entro e non oltre il 31 dicembre 1998. 2. Il numero di suini da campionare calcolato sulla base dell'effettivo aziendale e' riportato nell'allegato IV. 3. I campioni di sangue inviati all'IZS territorialmente competente dovranno essere accompagnati dalla scheda di cui all'allegato V della presente ordinanza. 4. Tali regioni nel caso raggiungano lo stato di accreditamento prima del 31 dicembre 1998 nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanita', attueranno una attivita' di sorveglianza prelevando in trecento aziende suinicole da riproduzione, miste e da ingrasso, scelte a random, un numero di campioni pari a quello previsto dalla tabella di cui all'allegato IV. 5. Nel campionamento effettuato per la sorveglianza non verranno considerate le aziende costituite da uno o due suini da ingrasso, destinati alla macellazione per uso familiare. 6. Il campionamento randomizzato, sia negli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e misti, prevede un prelievo per box per cui il primo box e' scelto con sistema random e successivamente viene testato un box ogni 4. 7. I campioni prelevati per l'attivita' di sorveglianza inviati all'IZS dovranno essere accompagnati dal modulo di cui all'allegato III della presente ordinanza. Gli istituti zooprofilattici non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dai suddetti modelli debitamente compilati.