Art. 3.
  1. Le aziende non accreditate poste sul territorio delle regioni di
cui al precedente articolo possono movimentare i suini esclusivamente
verso  uno stabilimento  di macellazione  a capacita'  limitata posto
nella medesima regione.
  2. Il veterinario ufficiale  della A.S.L. competente per territorio
al  momento della  visita  prevista dalla  ordinanza ministeriale  27
aprile 1983 nel  rilascio del modello 4 di cui  all'art. 10, comma 1,
del decreto del  Presidente della Repubblica 30 aprile  1996, n. 317,
deve specificare  su tale  modello nell'apposito  riquadro E)  se gli
animali  provengono o  meno da  aziende accreditate  per la  malattia
vescicolare.
  3.  Il veterinario  ufficiale  del macello  non  accettera' per  la
macellazione  partite di  suini provenienti  da aziende  presenti sul
territorio  delle  regioni non  accreditate  di  cui all'allegato  II
accompagnate  da  un  mod.   4  privo  dell'attestazione  veterinaria
relativa allo status per malattia vescicolare del suino.
  4. Le carni fresche ottenute  negli impianti di macellazione di cui
al comma 1, da animali provenienti da aziende non accreditate, devono
essere identificate  con il bollo  sanitario previsto all'art.  1 del
decreto ministeriale 13 giugno 1994,  e successive modifiche al quale
venga sovrapposto una linea obliqua  che unisca i due vertici opposti
del timbro,  facendo in  modo che le  indicazioni del  timbro restino
leggibili.
  5. Tali  carni non possono  essere destinate alla  trasformazione e
devono essere riservate esclusivamente  alla vendita al dettaglio nel
territorio regionale dove ha sede il macello.