Art. 3. 1. Le aziende non accreditate poste sul territorio delle regioni di cui al precedente articolo possono movimentare i suini esclusivamente verso uno stabilimento di macellazione a capacita' limitata posto nella medesima regione. 2. Il veterinario ufficiale della A.S.L. competente per territorio al momento della visita prevista dalla ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 nel rilascio del modello 4 di cui all'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve specificare su tale modello nell'apposito riquadro E) se gli animali provengono o meno da aziende accreditate per la malattia vescicolare. 3. Il veterinario ufficiale del macello non accettera' per la macellazione partite di suini provenienti da aziende presenti sul territorio delle regioni non accreditate di cui all'allegato II accompagnate da un mod. 4 privo dell'attestazione veterinaria relativa allo status per malattia vescicolare del suino. 4. Le carni fresche ottenute negli impianti di macellazione di cui al comma 1, da animali provenienti da aziende non accreditate, devono essere identificate con il bollo sanitario previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, e successive modifiche al quale venga sovrapposto una linea obliqua che unisca i due vertici opposti del timbro, facendo in modo che le indicazioni del timbro restino leggibili. 5. Tali carni non possono essere destinate alla trasformazione e devono essere riservate esclusivamente alla vendita al dettaglio nel territorio regionale dove ha sede il macello.