Art. 4.
  1. Oltre al  campionamento di cui ai precedenti articoli  1 e 2, le
regioni dispongono l'effettuazione di  controlli sierologici anche in
tutte le stalle di sosta o centri di raccolta presenti nel territorio
regionale, a  cadenza bimestrale.  Il numero  di suini  da campionare
deve essere  calcolato sulla  base di quanto  riportato nell'allegato
IV.
  2. Il  campionamento randomizzato prevede  un prelievo per  box per
cui il primo box e' scelto con sistema random e successivamente viene
testato un box ogni quattro.
  3. Contestualmente al prelievo ematico  di cui al comma precedente,
dovra'  essere effettuato  il  prelievo, rappresentativo  di tutti  i
locali di stabulazione  dei suini, di un pool di  feci per la ricerca
del virus nell'ambiente.
  4. Per l'invio  dei campioni si dovra' utilizzare  lo stesso modulo
di cui all'allegato III debitamente compilato.