Art. 4. 1. Oltre al campionamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le regioni dispongono l'effettuazione di controlli sierologici anche in tutte le stalle di sosta o centri di raccolta presenti nel territorio regionale, a cadenza bimestrale. Il numero di suini da campionare deve essere calcolato sulla base di quanto riportato nell'allegato IV. 2. Il campionamento randomizzato prevede un prelievo per box per cui il primo box e' scelto con sistema random e successivamente viene testato un box ogni quattro. 3. Contestualmente al prelievo ematico di cui al comma precedente, dovra' essere effettuato il prelievo, rappresentativo di tutti i locali di stabulazione dei suini, di un pool di feci per la ricerca del virus nell'ambiente. 4. Per l'invio dei campioni si dovra' utilizzare lo stesso modulo di cui all'allegato III debitamente compilato.