Art. 5.
  1.  Le stalle  di  sosta  dei commercianti,  i  centri di  raccolta
nonche'  le  stalle  di  sosta   annesse  ai  macelli  devono  essere
sottoposte,   almeno  trimestralmente,   ad  un'accurata   pulizia  e
disinfezione  con   prodotti  di  provata  efficacia   nei  confronti
dell'enterovirus   della   malattia   vescicolare   del   suino.   La
disinfezione dovra' essere effettuata sotto controllo del veterinario
ufficiale  e   da  esso  attestata   su  un  apposito   registro  con
l'indicazione  della data  di  avvenuta  disinfezione. Tale  registro
dovra' essere custodito presso la A.S.L. competente.
  2.  Prima   di  effettuare  le  previste   misure  di  disinfezione
particolare attenzione  dovra' essere  data allo stato  di integrita'
delle superfici  da trattare per  rilevare ed eliminare  la eventuale
presenza  di   soluzioni  di   continuo  che   potrebbero  vanificare
l'efficacia dei disinfettanti.