Art. 5. 1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonche' le stalle di sosta annesse ai macelli devono essere sottoposte, almeno trimestralmente, ad un'accurata pulizia e disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino. La disinfezione dovra' essere effettuata sotto controllo del veterinario ufficiale e da esso attestata su un apposito registro con l'indicazione della data di avvenuta disinfezione. Tale registro dovra' essere custodito presso la A.S.L. competente. 2. Prima di effettuare le previste misure di disinfezione particolare attenzione dovra' essere data allo stato di integrita' delle superfici da trattare per rilevare ed eliminare la eventuale presenza di soluzioni di continuo che potrebbero vanificare l'efficacia dei disinfettanti.