Art. 6.
  1. Nell'ambito  della attuazione del piano  viene istituito, presso
il  Ministero della  sanita',  un nucleo  di coordinamento  nazionale
costituito  da   rappresentanti  di  ciascuna  regione   e  provincia
autonoma, da un rappresentante  del Dipartimento alimenti, nutrizione
e  sanita'  pubblica  veterinaria  e  da un  esperto  del  Centro  di
referenza per  le malattie  vescicolari e dell'Istituto  superiore di
sanita'.
  2. Compito  di tale  nucleo e' quello  di valutare  l'andamento del
piano nei suoi diversi  aspetti attraverso delle riunioni periodiche.
Le  spese necessarie  per le  riunioni periodiche  sono a  carico dei
singoli  rappresentanti senza  alcun  onere aggiuntivo  a carico  del
Ministero della sanita'.