Art. 6. 1. Nell'ambito della attuazione del piano viene istituito, presso il Ministero della sanita', un nucleo di coordinamento nazionale costituito da rappresentanti di ciascuna regione e provincia autonoma, da un rappresentante del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria e da un esperto del Centro di referenza per le malattie vescicolari e dell'Istituto superiore di sanita'. 2. Compito di tale nucleo e' quello di valutare l'andamento del piano nei suoi diversi aspetti attraverso delle riunioni periodiche. Le spese necessarie per le riunioni periodiche sono a carico dei singoli rappresentanti senza alcun onere aggiuntivo a carico del Ministero della sanita'.