Art. 8.
  1. L'onere  finanziario del piano  e' a carico del  Fondo sanitario
nazionale (cap. 5941 stato di previsione del Ministero del tesoro).
  2.  L'indennizzo spettante  ai proprietari  dei suini  macellati in
applicazione del piano e' disciplinato  dalla legge 2 giugno 1988, n.
218, dal  decreto ministeriale 20  luglio, n.  298, e dal  decreto 19
agosto 1996, n. 587, citati in premessa.
  3. Le regioni, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per
il  pagamento  degli  indennizzi dei  suini  sieropositivi  macellati
nonche' per il  rimborso dalla CE utilizzeranno  apposito modello che
deve essere trasmesso al Ministero  entro trenta giorni dalla data di
abbattimento degli animali compresi i suini abbattuti e distrutti per
i focolai.
  4.  La partecipazione  finanziaria  comunitaria  relativa al  piano
riguarda  il 50%  delle spese  sostenute  per i  tests sierologici  e
virologici e le spese per i suini macellati.
  5.  Per  gli  adempimenti  di competenza,  le  regioni  inviano  al
Ministero, entro  il 1  aprile del 1999,  una relazione  finale sulla
esecuzione   tecnica   del   piano  congiuntamente   alla   relazione
finanziaria  con gli  elementi giustificativi  delle spese  sostenute
riferiti al piano 1998.