Art. 8. 1. L'onere finanziario del piano e' a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 stato di previsione del Ministero del tesoro). 2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa. 3. Le regioni, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per il pagamento degli indennizzi dei suini sieropositivi macellati nonche' per il rimborso dalla CE utilizzeranno apposito modello che deve essere trasmesso al Ministero entro trenta giorni dalla data di abbattimento degli animali compresi i suini abbattuti e distrutti per i focolai. 4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i tests sierologici e virologici e le spese per i suini macellati. 5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1 aprile del 1999, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente alla relazione finanziaria con gli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 1998.