Art. 3.
                   Corso di laurea e diplomi affini
  Ai  fini  del  proseguimento  degli   studi  il  corso  di  diploma
universitario, di cui all'art. 1,  e' riconosciuto affine al corso di
laurea  in  lettere,  corso  di  laurea  in  conservazione  dei  beni
culturali e al corso di laurea in economia del turismo.
  Nell'ambito dei  corsi affini,  il consiglio di  corso riconoscera'
gli insegnamenti  seguiti con esito  positivo con riguardo  alla loro
validita' culturale,  propedeutica o professionale per  la formazione
richiesta dal  corso al  quale si faccia  domanda di  trasferimento o
iscrizione.