Art. 2.
  1. Qualora  non risultino indicati  nel foglio informativo,  di cui
all'art.  1, comma  3, gli  estremi  di protocollo  delle domande  di
voltura degli eventuali atti  intermedi, l'ufficio procede ugualmente
alla  registrazione  della voltura  automatica,  ai  soli fini  della
conservazione  del catasto  e  con indicazione  negli atti  catastali
dell'elenco dei  passaggi intermedi riportati nel  foglio informativo
medesimo. Tale circostanza sara' fatta rilevare negli atti a mezzo di
apposita annotazione.
  2.  Per   ogni  voltura  automatica   richiesta  con  la   nota  di
trascrizione,  l'ufficio, in  sede  di restituzione  di un  esemplare
della nota  ai sensi dell'art.  2664 del codice civile,  rilascia una
ricevuta  contenente, oltre  ai dati  del richiedente  e gli  estremi
della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.
  3. Qualora  l'esecuzione automatica della voltura  non sia avvenuta
per  erronea  o  incompleta   compilazione  del  foglio  informativo,
l'ufficio ne  da' notizia al  richiedente con  la ricevuta di  cui al
comma 2. In tale ipotesi  il richiedente fornisce, integra o corregge
i  dati del  foglio  informativo, oppure  procede alla  presentazione
della domanda  di voltura, entro  i termini previsti dal  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.