Art. 2. 1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza sara' fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione. 2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione. 3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne da' notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi il richiedente fornisce, integra o corregge i dati del foglio informativo, oppure procede alla presentazione della domanda di voltura, entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.