Art. 4.
  1. Con  successivi decreti del direttore  generale del Dipartimento
del  territorio,  viene stabilita  per  ciascun  ufficio, la  data  a
partire dalla  quale le  volture catastali  relative ad  atti civili,
giudiziari ed  amministrativi sono eseguite  automaticamente, secondo
le  formalita'  e le  procedure  indicate  e  nei casi  previsti  dal
presente provvedimento.