Art. 2. 1. Il prezzo contrattato deve essere pubblicato sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale secondo la procedura gia' prevista per i prodotti sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 luglio 1998 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 68