Art. 2.
  1. Il prezzo contrattato deve essere pubblicato sulla seconda parte
della Gazzetta  Ufficiale secondo  la procedura  gia' prevista  per i
prodotti sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 17 luglio 1998
                                            Il Ministro della sanita'
                                                       Bindi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 68