(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "COLLINA
   DI BRINDISI" A DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA.
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La denominazione  di origine controllata "Collina  di Brindisi", e'
riservata all'olio di olivo  extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi", deve
essere  ottenuta  dalle seguenti  varieta'  di  olive presenti  negli
oliveti:  "Ogliarola"  per  almeno   il  70%,  "Cellina  di  Nardo'",
"Coratina",  "Frantoio",  "Leccino".  "Picholine"  e  altre  varieta'
diffuse  sul territorio  presenti,  da sole  o congiuntamente,  negli
oliveti in misura fino al 30%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  Le olive destinate alla  produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione di  origine  controllata  "Collina di  Brindisi"
devono  essere prodotte  nel territorio  della provincia  di Brindisi
idoneo  alla produzione  di  olio con  le  caratteristiche e  livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
  Tale zona comprende, in provincia  di Brindisi, tutto il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
  Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele
Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli.
  La zona  di produzione  della denominazione di  origine controllata
"Colline di Brindisi", riportata in  cartografia 1 : 25.000, e' cosi'
delimitata:
    ad Est dalla costa Adriatica;
    ad Ovest dalla provincia di Taranto;
    a Nord dalla provincia di Bari;
    a Sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  Le condizioni ambientali  e di coltura degli  oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della  zona e, comunque, atte a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
  L'areale di  produzione della denominazione di  origine controllata
dell'olio  extravergine di  oliva "Collina  di Brindisi"  corrisponde
all'ultimo tratto orientale dell'altopiano  calcareo delle Murge, che
degrada rapidamente  a Nord-Est  verso la fascia  costiera, ed  a Sud
discende gradatamente verso la pianura Messapica, fra le provincie di
Brindisi e Lecce.
  Sono,  pertanto da  ritenere idonei  unicamente gli  oliveti i  cui
terreni, posti  entro un limite  altimetrico fino a 413  m.l.m., sono
classificati come calcarei, bianchi  cristallini, del Cretaceo (Terre
Rosse), ad  eccezione della  fascia costiera, caratterizzata  da tufo
calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
  In particolare,  oltre alle  forme tradizionali di  allevamento con
sesti di impianto  compresi tra mt 5  times 5 e mt 14  times 14, sono
consentite altre  forme di allevamento per  oliveti specializzati con
una densita' di impianto fino a 450 piante per ettaro.
  La  difesa  fitosanitaria  degli  oliveti  deve  essere  effettuata
secondo le modalita' di lotta guidata.
  La produzione massima di olive/Ha non puo' superare Kg 15.000 negli
oliveti specializzati.
  La raccolta delle olive viene  effettuata nel periodo relativo alla
fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro il termine
stabilito al punto 2 dell'art.  9 del decreto ministeriale 4 novembre
1993,  n.  573, relativo  alle  norme  di  attuazione della  legge  5
febbraio 1992, n. 169.
  La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta con
mezzi meccanici o per brucatura.
  La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale del  4 novembre 1993, n. 573, entro
il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  Le operazioni  di estrazione dell'olio e  di confezionamento devono
essere effettuate  nell'ambito dell'area territoriale  delimitata nel
precedente art. 3.
  La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%.
  Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e  fisici atti  a  produrre  oli che  presentino  il piu'  fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
  Le  olive  devono  essere   sottoposte  a  lavaggio  a  temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
  Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 48
ore dal conferimento delle olive al frantoio.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Collina  di  Brindisi"  all'atto dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: al fruttato medio;
  sapore: di fruttato leggera percezione di amaro e piccante;
    punteggio al Panel test: >= 6,5
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
eccedente grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
    numero di perossidi: <= 14meq02/Kg
    K232 <= 2,40
    K270 <= 0,160
    acido linolenico <= 0,80%
    acido linoleico <= 11%
  Altri  parametri  chimicofisici  non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
  In  ogni  campagna oleicola  il  Consorzio  di tutela  individua  e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi dell'olio  extravergine di  oliva a  denominazione di
origine controllata "Collina di Brindisi" da utilizzare come standard
di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
  E' in  facolta' del Ministro  delle risorse agricole,  alimentari e
forestali  inserire,   su  richiesta  degli   interessati,  ulteriori
parametrazioni  di carattere  fisicochimico  o  organolettico atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
  La designazione dell'olio alla  fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito  dell'espletamento della procedura prevista
dal  decreto ministeriale  4 novembre  1993, n.  573, in  ordine agli
esami chimicofisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  Alla  denominazione di  cui  all'art. 1  e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
  E' vietato  l'uso di  menzioni geografiche  aggiuntive, indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree  geografiche comprese nell'area di  produzione di cui
all'art. 3.
  E'  tuttavia  consentito l'uso  di  nomi,  ragioni sociali,  marchi
privati, purche' non  abbiano significato laudativo e  non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone  di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
  L'uso di  nomi di  aziende, tenute, fattorie  ed il  riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o   nell'impresa  situate   nell'area  di   produzione  e'
consentito solo se  il prodotto e' stato  ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti   facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
  Il  nome della  denominazione  di origine  controllata "Collina  di
Brindisi" deve figurare in  etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e  tale  da poter  essere  nettamente  distinto dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
  I recipienti  in cui e'  confezionato l'olio extravergine  di oliva
"Collina  di  Brindisi" ai  fini  dell'immissione  al consumo  devono
essere  in vetro  o in  lamina  metallica stagnata  di capacita'  non
superiore a litri 5.
  E' obbligatorio indicare in  etichetta l'annata di produzione delle
olive di cui l'olio e' ottenuto.