(all. 1 - art. 1)
                   REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE,
                       FINANZA E CONTABILITA'
                              TITOLO I
            BILANCIO DI PREVISIONE E GESTIONE FINANZIARIA
                               CAPO I
                       BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1
Principi generali
  1  - L'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino
e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi  dell'art.  8
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  2  -  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in base al bilancio di
previsione annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione  entro
il 30 novembre.
  3  -  L'esercizio  finanziario  inizia il 1 gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
  4 - La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio.
Art. 2
Criteri di formazione del bilancio di previsione
  1 - Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di
competenza  e  di  cassa;  l'unita'  elementare   del   bilancio   e'
rappresentata dal capitolo. Tuttavia, l'Istituto puo' deliberare, per
particolari capitoli, una suddivisione in articoli.
  2  -  Il  capitolo  comprende un solo oggetto di entrata o di spesa
ovvero piu' oggetti strettamente collegati e dovra'  comunque  essere
omogeneo e chiaramente definito.
  3 - Il bilancio indica, per ciascun capitolo di entrata e di spesa,
l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello  cui  si  riferisce  il  bilancio,
nonche'  l'ammontare degli stanziamenti previsionali definitivi delle
entrate e delle  spese  dell'esercizio  in  corso  al  momento  della
redazione  del  bilancio. Esso comprende, altresi', l'ammontare delle
entrate che si prevede di accertare e delle spese che si  prevede  di
impegnare  nell'esercizio  a  cui  si riferisce, nonche' quello delle
entrate che si prevede di incassare e delle spese che si  prevede  di
pagare  nello  stesso  esercizio,  cumulativamente per la gestione di
competenza e per quella dei residui.
  4 - Il bilancio di previsione e' predisposto dal Direttore generale
secondo  le   linee   di   indirizzo   fornite   dal   Consiglio   di
Amministrazione  e  presentato  allo  stesso  Consiglio  entro  il 31
ottobre  con  apposita  relazione  illustrativa  che  evidenzia   gli
obiettivi  proposti  ed  i motivi delle variazioni piu' significative
rispetto alle previsioni  definite,  per  l'esercizio  in  corso,  al
momento della redazione del documento previsionale.
  5  - Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante,
rispettivamente dell'entrata o della spesa, l'avanzo o  il  disavanzo
di  amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente
quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra  le
entrate  da  incassare  del  bilancio di cassa, usualmente come posta
autonoma,  l'ammontare  presunto  del  fondo  di   cassa   all'inizio
dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.
  6  -  Gli  stanziamenti  previsionali  di  entrata sono iscritti in
bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli
relativi alle spese sono iscritti in relazione a  programmi  definiti
ed  alle  concrete  capacita'  operative  dell'Ente  nel  periodo  di
riferimento.
  7 - Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un
numero di codice meccanografico, in conformita' alle disposizioni em-
anate dallo Stato per la  omogenea  redazione  dei  conti  consuntivi
degli enti di ricerca.
  8  -  Il  bilancio  di  previsione  e'  costituito  dal  preventivo
finanziario e dal preventivo economico, ed e' corredato della tabella
dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione  presunto  al
31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  a cui si riferisce il
preventivo,  del  quadro  riassuntivo,  della  pianta  organica   del
personale  comprendente  la consistenza numerica del personale stesso
all'atto della formulazione del documento  previsionale,  nonche'  da
altri allegati previsti da norme di legge.
  9 - Il bilancio di previsione e' accompagnato:
   a)  dalla relazione del Presidente, che indica gli obiettivi delle
azioni  programmate  ed  i  criteri  in  base  ai  quali  sono  stati
quatificati  gli  stanziamenti di bilancio; i motivi delle variazioni
proposte alle previsioni relative all'esercizio in  corso;  le  cause
della formazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto
dell'esercizio  in corso; i prevedibili flussi pluriennali di entrata
e di spesa per  gli  anni  considerati  nel  programma  triennale  di
attivita'  di  cui  all'art.  3 del decreto commissariale n.  102/92,
nonche' tutte le altre informazioni ed eventuali elaborati  contabili
e  staitistici  atti  a  conferire  maggiore chiarezza alle poste del
bilancio;
   b) dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,  che  deve
contenere, tra l'altro, il parere sull'attendibilita' delle entrate e
sulla congruita' delle spese.
   10  -  Il  bilancio  di  previsione,  con  i relativi allegati, e'
trasmesso,  entro  trenta  giorni  dalla  delibera  di   approvazione
adottata    dal    Consiglio   di   Amministrazione,   al   Ministero
dell'Universita' e della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  e  al
Ministero  del Tesoro, ai fini di cui all'art 3 della legge 26 luglio
1939, n. 1037.
   - Il bilancio di previsione diventa immediatamente esecutivo  dopo
l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
Integralita' e universalita' del bilancio
  1  -  Tutte  le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in
bilancio nel loro  importo  integrale,  senza  alcuna  riduzione  per
effetto di correlative spese o entrate.
  2 - Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 4
Classificazione delle entrate e delle spese
  1 - Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:
    Titolo I   - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
    Titolo II  - Altre entrate
    Titolo  III  -  Entrate  per  alienazione  di beni patrimoniali e
riscossione di crediti
    Titolo IV  - Entrate derivanti da trasferimenti attivi  in  conto
capitale
    Titolo V   - Entrate derivanti da accensione di prestiti
    Titolo VI  - Partite di giro.
  2 - Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
    Titolo I   - Spese correnti
    Titolo II  - Spese in conto capitale
    Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni
    Titolo IV  - Partite di giro.
  3  -  Ciascun  titolo  e'  ripartito  in categorie, secondo la loro
natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto o piu'
oggetti strettamente collegati.
Art. 5
Partite di giro
   Le partite di giro comprendono le entrate e  le  spese  effettuate
per  conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito
ed un credito per l'Ente, nonche' le somme somministrate al cassiere.
Art. 6
Rappresentazione del bilancio
 1 - Il bilancio di competenza mette  a  confronto  gli  stanziamenti
propositi  con  quelli  dell'esercizio  in  corso definiti al momento
della redazione del documento previsionale.
 2  -  Il  bilancio  finanziario  di  previsione  deve  risultare  in
pareggio,  che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del
presunto  avanzo  di  amministrazione,  con  esclusione   dei   fondi
destinati a particolari finalita'.
Art. 7
Quadro riassuntivo
   Il   bilancio   di   previsione   si   conclude   con   un  quadro
riepilogativof, nel quale sono riassunte per titoli  e  categorie  le
previsioni  di  competenza  e di cassa e viene data dimostrazione dei
risultati differenziali tra le entrate e le spese.
Art. 8
Avanzo o disavanzo di amministrazione
   1-Al  bilancio  di previsione e' allegata una tabella dimostrativa
del presunto avanzo o disavanzo di  amministrazione,  in  calce  alla
quale  devono  essere  indicati  i  singoli  capitoli  di  spesa ed i
relativi   stanziamenti    la    cui    copertura    e'    assicurata
dall'utilizzazione  del  presunto avanzo di amministrazione. Di detti
stanziamenti non si potra' disporre  se  non  quando  sia  dimostrata
l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura
che l'avanzo stesso venga realizzato.
   2-Del  presunto  disavanzo  di  amministrazione  risultante  dalla
predetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto  della
formulazione  delle  previsioni  di  esercizio,  al fine del relativo
assorbimento. Il Consiglio di Amministrazione, nella deliberazione di
approvazione del bilancio, deve illustrare  i  criteri  adottati  per
pervenire a tale assorbimento.
   3-Nel  caso  di  maggiore  accertamento,  in  sede consuntiva, del
disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio
di Amministrazione deve deliberare i necessari procedimenti  atti  ad
assorbire detto scostamento.
Art. 9
Preventivo economico
   Il  preventivo  economico  e'  costituito dal saldo finanziario di
parte corrente al quale sono aggiunte le  poste  attinenti  ai  fatti
economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
Art. 10
Fondo di riserva
  1  - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e'
iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per  le
maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio.
  2  -  L'ammontare  del  fondo non poh superare il tre per cento del
totale delle spese correnti.
  3  -  Su  tale  capitolo  non  possono  essere  emessi  mandati  di
pagamento.
Art. 11
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
  1  - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e'
istituito un fondo  speciale  per  i  presumibili  oneri  recati  dai
rinnovi  in  corso  del contratto di lavoro del personale dipendente,
limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento.
  2  -  Su  tale  capitolo  non  possono  essere  emessi  mandati  di
pagamento,  ma  si  provvede,  all'occorrenza,  a trasferire le somme
necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 12
Assestamento - Variazioni e storni al bilancio
  1 - Le variazioni al bilancio di competenza e di cassa sono  delib-
erate  nei  modi  e  con  le  procedure  previste  per il bilancio di
previsione.
  2  -  Le  variazioni  per  nuove  o  maggiori spese che non abbiano
carattere obbligatorio possono proporsi  solo  se  e'  assicurata  la
necessaria copertura finanziaria.
  3  -  Durante  l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono
essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio,  salvo  casi
eccezionali da motivare.
  4  - I prelevamenti dal fondo di riserva che rivestono carattere di
urgenza, gli storni per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 11 e gli
storni tra capitoli di spesa corrente, possono essere disposti,  sino
al  termine  dell'esercizio, dal Direttore generale con provvedimento
da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima
riunione successiva, previo parere del Collegio dei Revisori.
  5 - Dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio
precedente viene deliberato l'assestamento  del  bilancio  in  corso,
tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso.
  6 - Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
Art. 13
Controllo della spesa
   Ferme  restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed i relativi sistemi di controllo, l'Ente, al fine di  rappresentare
i  profili  economici  della  spesa,  adottera'  procedure  interne e
tecniche di rilevazione sulla base delle istruzioni che saranno  ema-
nate  dal  Ministero  del  Tesoro  ai  sensi  degli artt. 63 e 64 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                               CAPO II
                    GESTIONE FINANZIARIA - ENTRATE
Art. 14
Accertamento delle entrate
  1 - Le entrate sono  accertate  allorche',  sulla  base  di  idonea
documentazione  probatoria,  sia acquisita l'identita' del debitore e
la certezza del credito o del finanziamento, sia appurato il  titolo,
la   ragione   e   l'entita'  del  credito  e  vengono  iscritte  nei
corrispondenti capitoli di bilancio  come  competenza  dell'esercizio
finanziario  per  l'ammontare  del credito che viene a scadenza entro
l'esercizio.
  2 - Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad
oneri o condizioni la relativa iscrizione in bilancio e'  subordinata
ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  3  -  L'accertamento  di  entrata  da'  luogo  ad annotazione nelle
scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tale
fine, la relativa documentazione e' trasmessa all'ufficio ragioneria.
  4  -  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse  entro  la  chiusura
dell'esercizio costituiscono i residui attivi, i quali sono  compresi
tra le attivita' del conto patrimoniale.
Art. 15
Riscossione delle entrate
  1 - Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che, ai sensi
dell'art  32,  gestisce  il  servizio di cassa, mediante reversali di
incasso.
  2 - L'isfftuto cassiere non puo' ricusare l'esazione di  somme  che
vengono  versate  in  favore  dell'Ente,  pur  mancando la preventiva
emissione  di  reversali  d'incasso,  salvo  richiedere   subito   la
regolarizzazione contabile.
  3  -  Le eventuali somme pervenute direttamente all'Ente sono anno-
tate in apposito  registro  e  versate  tempestivamente  all'istituto
cassiere.
  4   -   E'   vietato  disporre  pagamenti  con  i  fondi  pervenuti
direttamente all'Ente.
Art. 16
Reversali d'incasso
  1 - Le reversali d'incasso,  numerate  in  ordine  progressivo  per
ciascun  esercizio,  sono firmate dal Direttore generale, o da un suo
delegato e dal Capo del servizio ragioneria, o da un suo delegato.
  2 -Le  reversali  che  si  riferiscono  ad  entrate  di  competenza
dell'esercizio  in  corso sono tenute distinte da quelle releative ai
residui.
  3  -  Le  reversali  d'incasso  non  riscosse  entro   il   termine
dell'ersercizio  vengono  restituite  dall'istituto cassiere all'Ente
per la eventuale emissione in conto residui.
  4 - Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
    a) esercizio finanziario;
    b) capitolo di bilancio;
    c) codice meccanografico del capitolo;
    d) nome e cognome o denominazione del debitore;
    e) causale della riscossione;
    f) importo in cifre e in lettere;
    g) data di emissione.
Art. 17
Vigilanza sulla gestione delle entrate
   Il Direttore generale e il Capo del  servizio  ragioneria  curano,
nei  limiti  delle  rispettive attribuzioni e sotto la personale loro
responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il  versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
                              CAPO III
                     GESTIONE FINANZIARIA- SPESE
Art. 18
Impegno delle spese
   1  -  La  gestione  delle  spese segue le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
  2 - Le spese sono  impegnate,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio  e  di  acquisizione  delle  entrate,  dal  Presidente e dal
Direttore  generale  con  le  modalita'  definite  dal  Consiglio  di
Amministrazione.
  3  -  Tutti  gli  atti  che  comportino oneri a carico del bilancio
devono essere annotati nelle apposite scritture, previa  verifica  da
parte  dell'ufficio ragioneria della regolarita' della documentazione
e della spesa.
  4  -  Formano  impegni   sugli   stanziamenti   i   di   competenza
dell'esercizio  le somme dovute dall'Ente a creditori determinati, in
base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido e, in generale,
tutti gli atti comportanti oneri a  carico  del  bilancio.  Di  norma
l'assunzione  degli impegni di spesa relativi ai programmi di ricerca
e  alle  attivita'  di  servizio  viene  determinata  contestualmente
all'accertamento della corrispondente entrata.
  5  -  Gli  impegni  non  possono  in  nessun caso superare i limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
  6 - Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
  7 - Fanno eccezione quelli relativi a:
   a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali
l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se  i  pagamenti  devono
essere   contenuti   nei  limiti  dei  fondi  assegnati  per  ciascun
esercizio;
   b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo  scopo  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio, assumere impegni a carico
degli esercizi successivi;
   c) spese per affitti ed altre continuative e  ricorrenti,  per  le
quali  l'impegno  puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri
nelle consuetudini o quando l'Ente ne riconosca la  necessita'  o  la
convenienza;
   d)  spese  per borse di studio e per collaborazioni scientifiche a
titolo oneroso.
  8 - Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun  impegno
puo'  essere  assunto  a carico del predetto esercizio. La differenza
fra le somme stanziate nei rispettivi capitoli di spesa  e  le  somme
impegnate costituisce economia di bilancio.
  9   -   Le   spese   impegnate  e  non  pagate  entro  la  chiusura
dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi
tra le passivita' del conto patrimoniale.
Art. 19
Spese per la ricerca
  1 - Le somme per la ricerca  stanziate  in  conto  capitale  e  non
impegnate  alla  chiusura dell'esercizio possono essere riportate nel
conto della  competenza  nell'esercizio  successivo  in  aggiunta  ai
relativi  stanziamenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione
e previo parere del Collegio dei Revisori.
  2 - Le somme cosi' riportate dovranno essere evidenziate  in  calce
alla   tabella  dimostrativa  del  presunto  avanzo  o  disavanzo  di
amministrazione e della situazione amministrativa.
Art. 20
Procedimanto del controllo preventivo
  1 - L'ufficio ragioneria, al piu' tardi  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  dell'atto  per  il  controllo,  verifica  la regolarita'
contabile della spesa e procede, a  seguito  di  positivo  controllo,
alla registrazione dell'impegno.
  2  -  Trascorso  il  termine di cui al precedente comma 1 senza che
l'atto sia stato registrato o senza che siano  staff  mossi  rilievi,
l'atto stesso diviene efficace.
  3 - Ove l'ufficio di ragioneria muova rilievi, il termine di cui al
precedente  comma 1 e' interrotto e decorre nuovamente per intero dal
momento in cui l'atto viene riproposto alla ragioneria stessa.
  4 - Il Direttore generale puo' ordinare, in rapporto all'urgenza  e
con motivato provvedimento, che l'atto abbia corso.
  5  -  Dell'ordine e' data notizia al Consiglio di Amministrazione e
al Collegio dei Revisori dei Conti.
  6 - La registrazione dell'impegno non puo' comunque aver luogo  ove
si  tratti  di  spesa  che  ecceda  la  somma  stanziata nel relativo
capitolo di bilancio, che sia da imputare ad un capitolo  diverso  da
quello  indicato  oppure  che sia riferibile ai residui anziche' alla
competenza od a questa piuttosto che a quelli.
Art. 21
Liquidazione della spesa
  1 - La liquidazione della spesa, consistente  nella  determinazione
dell'esatto  importo  dovuto  e del soggetto creditore, e' effettuata
dal  capo  dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza
dell'impegno,  nonche'  della  verifica, secondo   le   modalita'  di
cui  al successivo art. 23 della regolarita' della fornitura di beni,
opere, servizi,  e  sulla  base    dei    titoli    e  dei  documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
  2  - La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennita' e
di  ogni  altra  competenza  spettante  al  personale  dipendente  e'
effettuata  dal  responsabile  del  personale  mediante note di spesa
collettive o individuali.
  3 - La liquidazione delle spese  relative  ai  consumi  di  energia
elettrica,   gas,   acqua,   utenze   telefoniche,   telefax,  telex,
affrancatrice postale e simili genera il relativo impegno,  ai  sensi
dell'art. 18, punto 4.
Art. 22
Ordinazione della spesa
  1  -  Il  pagamento  delle  spese e' ordinato, entro i limiti delle
previsioni di cassa, mediante l'emissione  di  mandati  di  pagamento
tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa
  2  -  I  mandati  di  pagamento, numerati in ordine progressivo per
ciascun esercizio, sono firmati dal Direttore generale, o da  un  suo
delegato e dal capo del servizio ragioneria, o da un suo delegato.
  3   -   I   mandati  che  si  riferiscono  a  spese  di  competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da  quelli  relativi  ai
residui.
  4  -  I mandati non estinti entro il termine dell'esercizio vengono
restituiti dall'istituto cassiere all'Ente per la eventuale emissione
in conto residui.
  5 - I mandati contengono i seguenti dati:
    a) esercizio finanziario;
    b) capitolo del bilancio;
    c) codice meccanografico del capitolo;
    d)  specificazione  dell'atto  dal  quale  deriva   l'impegno   o
l'autorizzazione della spesa;
    e)  nome  e  cognome,  data  e  luogo di nascita e di residenza o
denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.. del creditore ove non
si tratti di personale dipendente;
    f) causale del pagamento;
    g) importo in cifre e in lettere;
    h) modalita' di estinzione del titolo;
    i) data di emissione.
Art. 23
Documentazione dei mandati di pagamento
  1 - Ai fini del controllo, il mandato di pagamento e' corredato,  a
seconda  dei  casi,  dei documenti comprovanti la regolare esecuzione
dei  lavori,  forniture  e  servizi,  dei  verbali  di  collaudo  ove
richiesti,   dei   buoni   di   carico   quando  si  tratta  di  beni
inventariabili ovvero di bollette di consegna o di dichiarazione  del
dipendente  che  ha  materialmente  ricevuto  la merce o il servizio,
della  fattura  completa   della   dichiarazione   di   liquidazione,
dell'annotazione  degli estremi degli atti di impegno e di ogni altro
documento che giustifichi la spesa.
  2  -  La  documentazione  della  spesa  e'  allegata   al   mandato
successivamente  alla  sua  estinzione ed e' conservata agli atti per
dieci anni.
Art. 24
Estinzione dei mandati di pagamento
  1 - L'estinzione dei  mandati  di  pagamento  si  effettua  in  via
ordinaria  mediante  accreditamento  sui  conti  correnti  bancari  o
postali dei creditori, ovvero  mediante  riscossione  diretta  presso
l'istituto  cassiere  da  persona  legittimata a rilasciare quietanza
liberatoria, secondo la scelta operata dal creditore e  con  spese  a
suo carico.
  2  -  La  dichiarazione  di  accreditamento  o di commutazione, che
sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di
pagamento da annotazione recante gli estremi relativi  all'operazione
ed  il timbro dell'istituto cassiere ovvero da ricevuta di versamento
rilasciata dall'ufficio postale.
Art. 25
Mandati  di  pagamento  inestinti  alla  fine  dell'esercizio
finanziario
   I  mandati  di  pagamento  inestinti alla chiusura dell'esercizio,
sono restituiti dall'istituto cassiere per il trasferimento al  conto
dei  residui,  ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o
le relative somme siano divenute perenti.
Art. 26
Spese di rappresentanza
  1 - Sono spese di  rappresentanza  quelle  fondate  sulla  esigenza
dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche
relazioni  con  soggetti  ad esso estranei in rapporto ai propri fini
istituzionali.
  2 - Le spese di rappresentanza sono documentate nei  modi  previsti
dal precedente articolo 23.
  3  -  L'effettuazione  delle spese di cui al presente articolo deve
avvenire in conformita' con il regolamento  approvato  dal  Ministero
della  Pubblica  Istruzione  con  nota  del 24 ottobre 1987, n. 6701,
entro il limite massimo di L. 5.000.000.
                               CAPO IV
              INFORMATIZZAZIONE DELLE FASI DELL'ENTRATA
            E DELLA SPESA E SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE
Art. 27
Norma di rinvio
   Ai  fini  della  semplificazione  ed accelerazione delle procedure
contabili, l'Ente adottera' le norme di cui al D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 367, che siano riferibili alle fattispecie previste  dal  presente
regolamento.
Art. 28
Contabilita' I.V.A.
   1  -  L'Istituto  rientra  tra gli enti che, accanto all'attivita'
istituzionale,  svolgono  anche  attivita'  commerciale,   ai   sensi
dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni  e  integrazioni,  ai fini della detrazione dell'I.V.A.
corrisposta  per  l'acquisto  dei  beni  e  servizi  occorrenti   per
l'espletamento dell'attivita' commerciale.
   2 - A tal fine, nel bilancio di previsione sono istituiti appositi
capitoli,  per  le  attivita'  rilevanti  agli effetti dell'I.V.A.; a
fronte delle entrate e delle spese allocate nei  suindicati  capitoli
vengono  registrati,  rispettivamente, le vendite o i corrispettivi e
gli acquisti, che hanno rilevanza ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  i  cui  importi  devono  trovare precisa corrispondenza nei
registri I.V.A., che l'Istituto e' obbligato a tenere ai sensi  delle
disposizioni contenute nel titolo secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
  3 - La contabilizzazione dell'I.V.A. avviene anche nelle partite di
giro,  mediante regolarizzazione contabile con emissioni di reversali
e mandati di importi compensativi.
Art. 29
Indennita' di trattamento di fine rapporto
  1  -  Alla  rappresentazione  contabile  dei  movimenti   afferenti
all'indennita'  di  trattamento di fine rapporto del personale o alla
sua anticipazione si procede con le seguenti modalita':
    - le indennita' liquidate al personale  devono  figurare  tra  le
uscite in conto capitale;
    -  il  conto  economico  deve  accogliere  le  quote  annuali  di
adeguamento del relativo fondo di accantonamento;
    -  tale  fondo,  esposto  tra  le  passivita'  della   situazione
patrimoniale,  deve  essere  ridotto dell'importo corrispondente alla
liquidazione erogata al personale e incrementato delle quote  annuali
di adeguamento del fondo stesso.
  2  -  Nel  caso  di  copertura dell'indennita' di cui al precedente
comma mediante la stipula di polizze assicurative si procede  con  le
seguenti modalita' di contabilizzazione:
    -  l'importo  del  premio annuale nonche' le indennita' liquidate
nell'esercizio al personale devono figurare tra le  uscite  in  conto
capitale;
    -   a  fronte  delle  indennita'  liquidate  al  personale,  deve
risultare, tra  le  entrate  in  conto  capitale,  il  corrispondente
importo versato all'Istituto dalla societa' assicuratrice;
    -  la  situazione patrimoniale deve esporre nell'attivo l'importo
del credito costituitosi a favore dell'Istituto nei  confronti  della
societa'  assicuratrice  e  nel  passivo  la consistenza del fondo di
anzianita';
    -  il  conto  economico  deve  accogliere  le  quote  annuali  di
adeguamento del relativo fondo di accantonamento.
  3  -  L'Istituto  e' inserito nella tabella A annessa alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni ed  e'
tenuto  all'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge
nonche' dai decreti attuativi 26 luglio 1985, 22  novembre  1985  e-6
settembre 1989.
Art. 30
Valutazioni di magazzino
   Le  rimanenze  di  merci,  materie prime, sussidiarie e di consumo
sono iscritte nell'attivo patrimoniale al  costo  di  acquisto.  Esse
possono   essere   iscritte   al   valore   costante   qualora  siano
frequentemente rinnovate e complessivamente di scarsa  importanza  in
rapporto all'attivo in bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni
sensibili nella loro entita', valore e composizione.
Art. 31
Valutazioni degli immobili
    Gli  immobili  sono  iscritti  nello stato patrimoniale al valore
determinato in base  ai  criteri  fiscali  vigenti  o  al  prezzo  di
acquisto se maggiore.
                               CAPO V
                          SERVIZIO DI CASSA
Art. 32
Affidamento del servizio di cassa
  1  -  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato,  in  base  ad apposita
convenzione  deliberata  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  ad  un
Istituto  di  credito  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
  2 - Le modalita' per l'espletamento del servizio  di  cassa  devono
essere  coerenti  con  le  disposizioni sulla tesoreria unica, di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n.  720  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e relativi decreti attuativi.
Art. 33
Conti in valuta
   Per  le  esigenze connesse con le attivita' di ricerca da svolgere
all'estero, con le attivita' di ricerca da svolgere in collaborazione
con istituzioni straniere e con le attivita' di ricerca finanziate da
centri comunitari ed extracomunitari, presso l'istituto  cassiere  di
cui  al  precedente articolo, possono essere accesi conti di transito
in valuta ed in ECU.
Art. 34
Servizio di cassa interno
  1  -  Il  Direttore  generale  puo' autorizzare l'istituzione di un
servizio di cassa interno.
  2 - L'incarico di cassiere e' conferito dal Direttore  generale  ad
un  impiegato di ruolo per durata determinata, comunque non superiore
a tre anni, ed e' rinnovabile. L'incarico di cassiere puo'  cumularsi
con  quello  di consegnatario, con apposito provvedimento motivato da
portare a conoscenza del Collegio dei Revisori.
  3 -  Il  cassiere,  funzionalmente  alle  dipendenze  del  servizio
amministrativo,  e'  soggetto  al  controllo  del  capo  del servizio
ragioneria o del suo sostituto.
  4 - Il Collegio dei Revisori dei Cinti  deve  eseguire  almeno  una
volta  ogni  trimestre  una verifica alla cassa ed alle scritture del
cassiere; effettua analoga  verifica  nel  caso  di  cambiamento  del
cassiere.
  5 - Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale.
Art. 35
Gestione del servizio di cassa interno
  1  -  Il  cassiere  puo'  essere dotato, all'inizio di ciascun anno
finanziario, con provvedimento del Direttore generale,  di  un  fondo
non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio pre-
via presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.
  2 - Con il fondo si puo' provvedere al pagamento delle minute spese
di  ufficio;  delle  spese  per piccole riparazioni e manutenzioni di
mobili, automezzi e locali; delle spese postali e di  vettura,  delle
spese  per  l'acquisto  di  utensileria,  di  materiale di consumo di
laboratorio,  di  giornali  e  di  libri  nonche'  di   pubblicazioni
periodiche  e  simili,  delle  spese  di rappresentanza e delle spese
casuali, ciascuna di importo non superiore a lire 500.000.
  3 - Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di
indennita'  di  missione,   ove   non   sia   possibile   provvedervi
tempestivamente  con  mandati  di  pagamento  tratti sull'istituto di
credito incaricato del servizio di cassa.
  4 - Per le spese che singolarmente  non  eccedano  L.  100.000,  lo
scontrino  fiscale  e'  documento  giustificativo  della spesa e deve
consentire l'individuazione della natura della spesa.
  5 - Nessun  pagamento  puo'  essere  eseguito  dal  cassiere  senza
l'autorizzazione del competente ufficio amministrativo.
  6 - Le disponibilita' al 31 dicembre di ciascun esercizio del fondo
di  cui  al comma 1 sono versate dal cassiere all'istituto incaricato
del servizio di cassa con  imputazione  all'apposito  capitolo  delle
entrate   delle   partite   di   giro.   Allo  stesso  capitolo  sono
contabilmente   imputate   le   somme  corrispondenti  al  rendiconto
presentato           alla           chiusura           dell'esercizio
contestualmentecontestualmente  all'addebito delle somme rendicontate
ai vari capitoli di spesa.
  7 - Il  cassiere  puo'  essere  delegato  a  riscuotere  e  a  dare
quietanza   degli   stipendi  e  delle  altre  competenze  dovute  ai
dipendenti ed amministratori  dell'Ente  e  da  pagarsi  a  mezzo  di
assegni circolari non trasferibili.
  8 - E' ammessa la facolta' da parte del dipendente di richiedere il
pagamento   dello   stipendio   e  delle  altre  competenze  mediante
accreditamento ad un conto corrente bancario o  postale  intestato  a
suo nome.
  9  -  Il cassiere puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di
sicurezza, oggetti e valori di pertinenza dell'amministrazione, i cui
movimenti devono essere annotati in apposito registro.
 10 - Il cassiere non  puo'  tenere  altre  gestioni  all'infuori  di
quelle indicate nel presente articolo.
Art. 36
Scritture del cassiere
  1  -  Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le
operazioni di cassa da lui eseguite, con le modalita' previste  dalle
disposizioni vigenti in materia.
  2  -  E'  facolta'  del  cassiere  tenere  separati  partitari,  in
relazione alle diverse categorie di  operazioni,  le  cui  risultanze
devono essere giornalmente riepilogate.
Art. 37
Servizio di cassa per i Settori
  1  -  Il  Direttore  generale  puo' autorizzare - con provvedimento
motivato  e  previa  informazione  al  Collegio  dei  Revisori  -  su
richiesta  del  Responsabile di Settore, l'istituzione di un servizio
di piccola cassa per ognuno dei Settori, dotando  ogni  cassa  di  un
fondo   non   superiore   a   L.   1.000.000,  reintegrabile  durante
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto.
  2 - I dipendenti di ruolo responsabili dei  predetti  servizi  sono
nominati  dal  Direttore  generale,  su proposta dei responsabili dei
Settori a cui fa riferimento il servizio di cassa attivato.
  3 - Le verifiche periodiche sono effettuate dal capo  del  servizio
ragioneria o da un suo delegato.
  4  - Per la gestione del predetto servizio si applicano, per quanto
compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 35 e 36.
  5 - I dipendenti responsabili dei servizi di cassa dei Settori sono
personalmente  responsabili  delle  spese  ordinate  e  dei pagamenti
effettuati
                               CAPO VI
              CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DI ESERCIZIO
Art. 38
Riaccertamento dei residui
  1 - L'Ente e' tenuto a  compilare  annualmente  la  situazione  dei
residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio  di  provenienza  e
per capitolo.
  2  -  Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1 gennaio,
le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno  di  gestione,  quelle
eliminate  perche'  non  piu'  realizzabili  o  dovute nonche' quelle
rimaste da riscuotere o da pagare.
  3 - I residui attivi possono essere ridotti od eliminati  d'ufficio
nel  caso in cui l'importo non sia superiore a L. 60.000. Nel caso di
importi superiori, essi possono essere ridotti od eliminati  soltanto
dopo  che  siano  stati  esperiti  tutti  gli  atti  per  ottenere la
riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi
l'importo da recuperare.
  4  -  Le  variazioni  dei  residui  attivi e passivi devono formare
oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di governo.
  5 - Sulle suddette variazioni il Collegio dei  Revisori  dei  Conti
manifesta il proprio parere.
  6  -  La  situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al
comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Art. 39
Perenzione amministrativa
  1 - I residui delle spese correnti  non  pagati  entro  il  secondo
esercizio  successivo  a  quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli
relativi a lavori, forniture e servizi possono  essere  mantenuti  in
bilancio  fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto il relativo stanziamento.
  2 - I residui delle spese in conto capitale, derivanti  da  importi
che  l'Istituto  abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in
compenso di opere prestate o di lavori o di forniture  eseguiti,  non
pagati  entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli  effetti
amministrativi.
  3  - I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio finanziario,
possono essere pagati a carico di un capitolo appositamente istituito
tra le spese in conto capitale, con stanziamento  sia  di  competenza
sia di cassa.
  4  -  I  pagamenti posti a carico del capitolo di cui al precedente
punto  3  sono  disposti  su  richiesta  del  creditore  e  le  somme
corrispondenti  sono  portate  in  deduzione  del fondo appositamente
istituito nello stato patrimoniale.
Art. 40
Trasferimento dei residui
  1 - I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti
ai corrispondenti capitoli dell'esercizio  successivo;  separatamente
dagli stanziamenti di competenza.
  2  -  Se  il  capitolo  che  ha  dato  origine  al residuo e' stato
eliminato nel nuovo bilancio, la  gestione  delle  somme  residue  e'
effettuata  mediante  apposito  capitolo  aggiunto, da istituirsi con
delibera da adottarsi con le procedure previste per la  formazione  e
le variazioni di bilancio.
                              CAPO VII
                          CONTO CONSUNTIVO
Art. 41
Deliberazione del conto consuntivo
  1  -  Il conto consuntivo e' costituito dal rendiconto finanziario,
dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed e' corredato di una
relazione illustrativa predisposta dal Presidente dell'Ente.
  2 - La relazione illustrativa dovra' riguardare  l'andamento  della
gestione  nei  suoi settori operativi, i costi sostenuti, i risultati
raggiunti  in  funzione  degli  obiettivi  prefissati  ed  i  profili
economici della spesa.
  3 - Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
   a)  i  criteri  seguiti  nel  computo  degli  ammortamenti e degli
accantonamenti  e  le  modifiche  eventualmente  ad  essi   apportate
rispetto al precedente esercizio;
   b)   le  variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle  poste
dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale;
   c) i dati relativi al personale dipendente ed agli  accantonamenti
per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza;
   d)  le  variazioni  intervenute  nei crediti e debiti ed i criteri
seguiti per la determinazione del grado di esigibilita' dei crediti e
dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.
  4 - Lo  schema  di  conto  consuntivo,  unitamente  alla  relazione
illustrativa  del  Presidente,  e' sottoposto, almeno quindici giorni
prima del termine di cui  all'ultimo  comma  del  presente  articolo,
all'esame  del  Collegio  dei Revisori dei Conti, che redige apposita
relazione, da allegare al predetto  schema,  contenente  tra  l'altro
l'attestazione  circa  la corrispondenza delle risultanze di bilancio
con le  scritture  contabili,  nonche'  valutazioni  in  ordine  alla
regolarita' della gestione.
  5  -  Il conto consuntivo e' approvato dall'organo di governo entro
il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario
ed e' trasmesso entro trenta giorni  dalla  data  della  delibera  di
approvazione   al   Ministero   dell'Universita'   e   della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica e al Ministero del Tesoro, ai fini  di  cui
all'art.  3  della  legge  26 luglio 1939, n. 1037, ed alla Corte dei
Conti, corredato dei relativi allegati.
Art. 42
Rendiconto finanziario
    I rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del
bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli,  per
categorie  e  per  capitoli,  ripartitamente  per  competenza  e  per
residui.
Art. 43
Stato patrimoniale
  1 - Lo stato patrimoniale  indica  la  consistenza  degli  elementi
patrimoniali  attivi  e passivi al termine dell'esercizio raffrontata
con quella dell'esercizio precedente.
  2 - Esso pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute  nelle
singole  poste  attive  e passive e l'incremento o la diminuzione del
patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del  bilancio  o
per altre cause.
  3  -  Sono  vietate  compensazioni  fra  partite  dell'attivo e del
passivo.
Art. 44
Conto economico
   1 - Il conto economico deve dare la  dimostrazione  dei  risultati
economici conseguiti nell'esercizio finanziario.
   2  - Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative
del conto economico.
Art. 45
Situazione ammistrativa
    Al conto consuntivo e' annessa la situazione  amministrativa,  la
quale deve evidenziare:
    a) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi
ed  i  pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza
ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
    b) il  totale  complessivo  delle  somme  rimaste  da  riscuotere
(residui   attivi)   e   da   pagare   (residui  passivi)  alla  fine
dell'esercizio;
    c) l'avanzo o disavanzo d'amministrazione.
                              TITOLO II
                        GESTIONE PATRIMONIALE
                               CAPO I
             CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI
Art. 46
Beni
   I  beni  dell'Ente  si distinguono in immobili e mobili secondo le
norme del Codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in
conformita' alle norme contenute nei successivi articoli.
Art. 47
Inventario dei beni immobili
  1 - Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
   a) la denominazione, l'ubicazione,  l'uso  cui  sono  destinati  e
l'ufficio cui sono affidati;
   b)   il   titolo   di  provenienza,  le  risultanze  dei  registri
immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
   c) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
   d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali  successive
variazioni anche per manutenzioni straordinarie;
   e) gli eventuali redditi.
  2   -   Il   valore   iscritto   nello   stato  patrimoniale  viene
periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti o  al
prezzo di acquisizione, se maggiore.
Art. 48
Consegnatari dei beni immobili
  1  -  I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, nominati con
provvedimento  del  Direttore  generale.  Essi   sono   personalmente
responsabili  di  quanto  loro affidato nonche'  di  qualsiasi  danno
che possa derivare all'Ente dalla  loro  azione  od  omissione  e  ne
rispondono secondo le norme di  contabilita' generale dello Stato.
  2  -  La  consegna  si  effettua  in  base  a  verbali  redatti  in
contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la  riceve  o  tra
l'agente  cessante  e  quello  subentrante,  con  l'assistenza  di un
funzionario all'uopo incaricato.
Art. 49
Classificazione dei beni mobili
  1 - I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
   a) mobili, arredi e macchine d'ufficio;
   b) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici;
   c) materiale bibliografico;
   d) autovetture ed automezzi;
   e) titoli e valori.
Art. 50
Inventario dei beni mobili
  1  -  L'inventario  dei  beni  mobili  deve  contenere  le seguenti
indicazioni:
   a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e  la  spe-
cie;
   b) il luogo in cui si trovano;
   c)  la  quantita'  o  il numero; d) la classificazione "acquisto",
"dono",  "costruzione  interna";  e)  il   titolo   di   appartenenza
(proprieta', uso, ecc..); f) il valore dei beni di proprieta'.
  2  -  I  beni mobili sono valutabili al costo di acquisto ovvero di
stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra  causa.
Le aliquote di deperimento sono stabilite dall'organo di governo.
  3 - I titoli, i valori pubblici e privati e i metalli preziosi sono
valutati  al  prezzo  di  borsa  del giorno precedente a quello della
compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo  e'  inferiore
al  valore  nominale,  ed  al  valore  nominale qualora il prezzo sia
superiore.
  4 - L'inventario  del  materiale  bibliografico  e'  costituito  da
apposite scritture cronologiche e/o sistematiche.
Art. 51
Cessioni in conto prezzo
   In occasione dell'acquisto di beni e di servizi, si puo' dar luogo
a cessioni in conto prezzo con l'osservanza delle procedure stabilite
per le valutazioni di congruita' e per il discarico inventariale.
Art. 52
Consegnatari dei beni mobili
  1  -  I beni mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad
agenti  responsabili  nominati  con   provvedimento   del   Direttore
generale.
  2 - In caso di cambiamento dell'agente responsabile, la consegna ha
luogo  previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e'
sottoscritto dall'agente cessante e da  quello  subentrante,  nonche'
dal funzionario che assiste alla consegna.
  3  -  Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e'
conservato presso l'Ente e l'altro dall'agente responsabile dei  beni
ricevuti  in  consegna,  sino  a  che  non  ne abbia ottenuto formale
discarico.
Art. 53
Carico e scarico dei beni mobili
  1  -  I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico
emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
  2 - La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione o altri motivi e' disposta  con  provvedimento  del
Consiglio  di  Amministrazione  su  motivata  proposta  del Direttore
generale, contenente anche i criteri per la riduzione  del  fondo  di
ammortamento.  Il ptovvedimento indica, altresi', l'eventuale obbligo
di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili  ed
e' portato a conoscenza degli agenti responsabili.
  3  -  I  beni  cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce
Rossa  Italiana,  a  scuole,  universita',  enti  di   assistenza   e
beneficenza,  istituzioni  scientifiche  e  culturali, che rilasciano
ricevuta dei beni acquisiti.
  4 - Il ptovvedimento di cui al precedente comma 2 indica  i  motivi
dell'eventuale  mancato  conferimento  dei  beni  agli enti di cui al
precedente comma 3.
  5 - L'ufficio ragioneria, sulla scorta degli atti  o  documenti  di
carico   e  scarico,  provvede  al  conseguente  aggiornamento  delle
scritture patrimoniali.
Art. 54
Chiusura annuale degli inventari
  1 -  Gli  inventari  sono  chiusi  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario.
  2  -  Le  variazioni  inventariali  dell'anno sono comunicate dagli
agenti responsabili, entro 30 giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio
finanziario,  all'ufficio  ragioneria  per le conseguenti annotazioni
nelle proprie scritture.
Art. 55
Ricognizione dei beni
  1 - Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei  beni
immobili   e   mobili   ed  almeno  ogni  dieci  anni  al  rinnovo  e
rivalutazione degli inventari.
  2 - Di tali operazioni si da' notizia in una specifica nota redatta
dal Direttore generale ed apposta in calce allo stato patrimoniale di
cui all'art. 43.
Art. 56
Beni non soggetti ad inventariazione
  1 - Non sono inventariati:
   a)  i  beni  di  consumo,  quali  il  materiale di cancelleria, il
materiale   per   il   funzionamento   dei   servizi   generali,   la
componentistica   elettrica,  elettronica,  meccanica,  le  minuterie
metalliche, gli attrezi di uso nei laboratori  e  nelle  officine,  i
ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi le materie prime
e  simili  necessari per le attivita' dei laboratori e delle officine
ecc., il materiale fotografico e in  genere  tutto  il  materiale  "a
perdere",  che  debba  esser  consumato  per I'utilizzazione o faccia
parte di cicli produttivi,
   b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o  particolarmente
fragili,  quali  materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola
attrezzatura d'uso nei laboratori, nelle  officine  e  negli  uffici,
materiale  didattico  (pubblicazioni  soggette  a  scadenza,  manuali
d'uso, elenchi e simili); c)  le  diapositive,  i  nastri,  dischi  e
simili ed in genere il materiale divulgativo;
   d)  i  beni  di  modico  valore  utilizzati  ti  da  piu' utenti e
facilmente spostabili ovvero installati in modo fisso nelle strutture
edilizie, di valore inferiore a lire 500.000.
  2 - Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro  valore,
i  libri,  le  riviste  ed  altro materiale bibliografico costituente
parte di biblioteca.
Art. 57
Materiali di consumo
   Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a  quantita'  e
specie  per  il  materiale  di  consumo  che non venga immediatamente
utilii'i'ato.
Art. 58
Automezzi
  1 - I consegnatari di autoveicoli da trasporto  ed  autovetture  ne
controllano l'uso accertando che:
   a)   la  loro  ut  lizzazione  sia  regolarmente  autorizzata  dal
Direttore generale, o da un suo delegato;
   b)  il  rifornimento  dei  carburanti  e  dei  lubrificanti  venga
effettuato  mediante  rilascio  di  appositi  buoni  in  relazione al
movimento risultante dal libretto di marcia.
  2 - Il consegnatario provvede, mensilmente, alla  compilazione  del
prospetto  che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei
lubrificanti,  per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le   piccole
riparazioni e lo trasmette al competente ufficio.
Art. 59
Inesigibilita' dei crediti
  1   -   L'inesigibilita'  dei  crediti  iscritti  nella  situazione
patrimoniale viene dichiarata  con  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione  nella  fase  di  approvazione  del conto consuntivo,
sentito il Collegio dei Revisori dei Conti,  dopo  l'espletamento  di
accertamenti    in   relazione   alle   cause   ed   alle   eventuali
responsabilita' dei dipendenti degli uffici competenti.
  2 - Di tali operazioni si da' notizia in una specifica nota redatta
dal Direttore generale ed apposta in calce allo stato patrimoniale di
cui all'art. 43.
                             TITOLO III
                        RILEVAZIONE CONTABILE
                               CAPO I
                         SCRITTURE CONTABILI
Art. 60
Scritture finanziane e patrimoniali
   1  -  Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio
devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per
la competenza e per i residui, la situazione  degli  accertamenti  di
entrata  e  degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti
nonche' la situazione delle somme  riscosse  e  pagate  e  di  quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
   2 - Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a
valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
Art. 61
Sistema di scritture
  1 - L'Ente tiene le seguenti scritture:
   a) un partitario degli accertamenti,  contenente  lo  stanziamento
iniziale  e  le  variazioni  successive,  le  somme accertate, quelle
riscosse e quelle rimaste  da  riscuotere  per  ciascun  capitolo  di
entrata;
   b)   un  partitario  degli  impegni,  contenente  lo  stanziamento
iniziale e le  variazioni  successive,  le  somme  impegnate,  quelle
pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;
   c)  un  partitario  dei  residui,  contenente,  per capitolo e per
esercizio di  provenienza,  la  consistenza  dei  residui  all'inizio
dell'esercizio,  le  somme  riscosse  o  pagate,  le somme rimaste da
riscuotere o da pagare; d) il giornale delle reversali e dei  mandati
emessi;
   e)  il  registro  degli  inventari, contenente la descrizione e la
valutazione  dei  beni  dell'Ente   all'inizio   dell'esercizio,   le
variazioni  intervenute  nelle  singole voci nel corso dell'esercizio
per  effetto  della  gestione  del  bilancio  o   per   altre   cause
(ammortamenti,  deperimenti,  sopravvenienze,  insussistenze,  ecc.),
nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio;
   f) i registri obbligatori previsti dalla normativa  fiscale  e  da
altre disposizioni di legge.
  2 - Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonche'
ogni   altro   registro,   scheda  o  partitario  occorrente  per  la
contabilita' sono stabilite dall'Ente, sentito il parere del Collegio
dei  Revisori,  che  potra'  awalersi  di  sistemi  di   elaborazione
automatica   delle   potra'  avvalersi  di  sistemi  di  elaborazione
automatica delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.
                              TITOLO IV
                         ATTIVITA NEGOZIALE
                               CAPO I
                       FORME DI CONTRATTAZIONE
Art. 62
Norme generali
  1 - In relazione alle specifiche materie, l'attivita' negoziale  e'
svolta con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti emanati
dalla Comunita' Europea, nonche' delle disposizioni ivi previste.
  2  -  Nello  svolgimento  dell'attivita' negoziale devesi, altresi'
tener conto delle disposizioni previste  dai  capitolati  generali  e
degli  schemi  di  contratti  tipo, approvati dall'organo di governo,
sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3 - L'Istituto effettua, attraverso le proprie strutture di ricerca
e  tecnologiche,  prestazioni  a  pagamento  a  favore  di  terzi;  i
corrispettivi dovuti dai terzi sono determinati da appositi tariffari
che tengono conto dei costi sostenuti dall'ente.
Art. 63
Attinita' negoziale
  1  - Per quanto non disciplinato dal precedente art. 62, ai lavori,
alle forniture di beni e servizi, alle  locazioni  e  ad  ogni  altra
attivita'  negoziale,  si provvede con contratti secondo le procedure
previste dal presente regolamento, preceduti da apposite gare  aventi
normalmente la forma della licitazione privata.
  2   -   Per   l'alienazione   dei   beni,  la  forma  ordinaria  di
contrattazione e' l'asta pubblica.  Puo', tuttavia,  essere  adottata
la  licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare
opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 64.
  3 - E' ammesso il  ricorso  all'appalto-concorso,  alla  trattativa
privata  o  al  sistema in economia, nei casi previsti dai successivi
articoli.
Art. 64
Determinazioni in materia contrattuale
   Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio
di Amministrazione, il ptovvedimento di addivenire al  contratto,  la
scelta della forma di contrattazione e delle modalita' essenziali del
contratto sono di competenza del Direttore generale.
Art. 65
Licitazione privata
  1  -  La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e
persone ritenute idonee di  uno  schema  di  atto  in  cui  sono  con
precisione descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari
del  contratto,  con  l'invito  a  restituirlo, nel giorno stabilito,
firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento
del prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
  2 - Nella lettera di invito  dovra'  essere  inoltre  precisato  il
criterio  scelto  fra  quelli di cui al successivo art 68, in base al
quale si procedera' all'aggiudicazione.
  3 - L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e'
fatta   da   apposita   commissione   assicurando   la   piu'   ampia
partecipazione  possibile  alla  stessa.  La commissione si avvale di
elenchi all'uopo predisposti  ed  aggiornati  dai  competenti  uffici
dell'Ente,   ovvero   degli  albi  professionali  o  delle  categorie
imprenditoriali. Resta  ferma  la  facolta'  dell'amministrazione  di
invitare  le  ditte  e  persone ritenute idonee ancorche' non abbiano
fatto richiesta di invito.
  4 - La licitazione privata e'  preceduta  da  un  avviso  di  gara.
L'avviso di gara deve contenere:
   a) l'indicazione dell'Ente che indice la gara;
   b)  l'indicazione  sommaria  dell'oggetto  della  fornitura  o del
servizio, nonche' l'importo base quando la  conoscenza  del  medesimo
sia  necessaria  per  la presentazione dell'offerta; c) l'indicazione
del criterio di aggiudicazione;
   d) l'indicazione di un termine, non inferiore a  dieci  giorni  da
quello  della  data  di pubblicazione, entro il quale gli interessati
possono chiedere di essere invitati alla gara;
   e)  l'indicazione  dei  requisiti  che  gli   interessati   devono
possedere per partecipare alla gara.
Art. 66
Asta pubblica
  1  -  L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede
dell'Ente. Esso e' altresi' pubblicato in due giornali  quotidiani  a
divulgazione  nazionale,  almeno venti giorni prima di quello fissato
per la gara.
  2 - L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto  del  contratto,  le
condizioni   e   prescrizioni   per  l'ammissione  alla  gara  e  per
l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri  di  aggiudicazione  di
cui al successivo art 68.
Art. 67
Svolgimento delle gare
  1 - Le gare per licitazione privata e per asta pubblica si svolgono
nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla
lettera di invito e le sedute di gara sono pubbliche.
  2  -  Apposita  commissione nominata dal Direttore generale procede
all'apertura dei plichi contenenti le  offerte  ed  alla  conseguente
aggiudicazione.  Alla  seduta  della  commissione  puo'  assistere un
membro del Collegio dei Revisori.
  3 - I verbali dei lavori  delle  commissioni  per  l'aggiudicazione
sono   redatti   da   un  funzionario  dell'Amministrazione  all'uopo
designato annualmente con ptovvedimento del Direttore generale.
  4  -  La  gara  e'  dichiarata  deserta  qualora  non  siano  state
presentate  almeno  due  offerte  valide,  salvo  diversa statuizione
nell'avviso di gara o nella lettera di invito.
  5 - I verbali di gara sono soggetti ad approvazione  da  parte  del
Consiglio di Amministrazione.
  6  -  L'esito  della gara, entro 60 giorni dall'approvazione, viene
comunicato a quanti hanno partecipato alla gara stessa.
Art. 68
Criteri  di  aggiudicazione  dell'asta  pubblica  e   della
licitazione privata
  1  -  Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono
aggiudicate in base ai seguenti criteri:
   a) per i contratti dai quali  derivi  un'entrata  finanziaria  per
l'Ente, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di
asta o nella lettera di invito;
   b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Ente:
 b1)  al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o
dei servizi,  che  formano  oggetto  del  contratto,  debbano  essere
conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
 b2)   a   favore   dell'offerta   economicamente  piu'  vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi,  variabili  a  seconda  della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e
di  consegna,  il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita',
il carattere estetico e funzionale, il valore  tecnico,  il  servizio
successivo  alla  vendita  e  l'assistenza tecnica. In questo caso, i
criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara  devono
essere  menzionati  nel  capitolato di oneri o nel bando di gara, con
precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Art. 69
Appalto-concorso
  1 - E' ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi  in
cui  sia  ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di
particolari competenze tecniche e di  specifiche  esperienze  per  la
realizzazione  di lavori o l'acquisizione di forniture complesse o ad
elevata componente tecnologica.Azione
  2  -  Le  imprese  prescelte,  in  numero non inferiore a tre, sono
invitate a presentare, nelle forme o nei modi stabiliti  dall'invito,
il  progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione
delle caratteristiche tecniche e dei prezzi, con  l'avvertimento  che
nessun  compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso per
l'elaborazione del progetto.
  3 - Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture
provvede  una  commissione  appositamente  nominata   dal   Direttore
generale.
  4 - L'aggiudicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, ha
luogo   in   base   al   criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa che tenga comunque conto dei seguenti parametri:
   a) il prezzo;
   b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
   c) il tempo di esecuzione dei lavori; d) i costi di  utilizzazione
e di manutenzione
Art. 70
Trattativa privata
  1 - Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
   a)  quando,  per  qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata
aggiudicata;
   b)  per  l'acquisto  di  beni,  la  prestazione   di   servizi   e
l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero- che una sola
impresa  puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado
di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi  beni  la
cui produzione sia garantita da privativa industriale;
   c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di
immobili, nonche' per la vendita di immobili ad amministrazioni dello
Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;
   d)  quando  l'urgenza  degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
delle  forniture  di  beni  o  servizi   -   dovuta   a   circostanze
imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a
spese  ed  a  rischio  degli imprenditori inadempienti - non consenta
l'indugio della pubblica gara;
   e) per  l'affidamento  di  studi,  ricerche  e  sperimentazioni  a
soggetti   pubblici  o  privati  aventi  alta  competenza  tecnica  o
scientifica;
   f)  per  lavori  complementari  non  considerati   nel   contratto
originario  e  che siano resi necessari da circostanze impreviste ne'
prevedibili   all'epoca   dell'assegnazione   del   contratto,    per
l'esecuzione  dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso
contraente  e  non  possano  essere  tecnicamente  od  economicamente
separabili  dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili,
siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il
loro ammontare non superi il 20 per cento dell'importo del  contratto
originario;
   g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate
al  completamento,  al  rinnovo  parziale o all'ampliamento di quelle
esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse  l'Ente
ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui
manutenzione  comporterebbe  notevoli  difficolta' o incompatibilita'
tecniche;
   h) quando trattasi  di  contratti  di  importo  non  superiore  al
controvalore  in  lire di ECU 200.000, con esclusione dei casi in cui
detti    contratti    rappresentino    ripetizione,    frazionamento,
completamento   o  ampliamento  di  precedenti  lavori,  forniture  o
servizi.
  2 - Nei casi indicati ai precedenti  punti  a),  d),  e  h)  devono
essere  interpellate almeno tre imprese acquisendo, ove e' possibile,
da ciascuna di esse il relativo preventivo scritto. Non e' necessario
interpellare piu' imprese o persone qualora la spesa non superi  i  5
milioni  di  lire.  Nel  caso  in  cui non siano stati richiesti piu'
preventivi scritti, il proponente la spesa dovra' attestare che  essa
e'  congrua in rapporto alle condizioni di mercato od ai prezziari in
uso nel Comune sede dell'Ente.
  3 - La motivazione per la  quale  si  e'  ricorso  alla  trattativa
privata  deve  risultare  nel ptovvedimento di cui al precedente art.
64.
  4 - I contratti di cui alla lettera c) devono essere  preceduti  da
parere  di congruita' dell'Ufficio Tecnico Erariale; si prescinde dal
predetto parere per  i  contratti  di  locazione  il  cui  canone  e'
disciplinato da disposizioni di legge.
Art. 71
Stipulazione dei contratti
  1  -  Salvo  il  caso  in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di
invito alla licitazione privata  sia  stabilito  che  il  verbale  di
aggiudicazione  tiene  luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione
si procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria  ed
alla  stipulazione  del  contratto entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data dell'aggiudicazione.
  2 - Per la trattativa privata la stipulazione  del  contratto  deve
aver  luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione
all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
  3 - La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro
dieci    giorni    dall'aggiudicazione    ovvero    dall'accettazione
dell'offerta.
  4  - Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla
stipulazione del contratto, l'Ente ha facolta' di dichiarare decaduta
l'aggiudicazione  ovvero  l'accettazione   dell'offerta,   disponendo
l'incameramento   della  cauzione  provvisoria  e  la  richiesta  del
risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione
ad altri soggetti.
  5 - L'Ente provvede a restituire tempestivamente  ai  soggetti  non
aggiudicatari  i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi
in precedenza costituiti.
  6 - I contratti sono stipulati da chi ha la  rappresentanza  legale
dell'Ente  o  da  un suo delegato nelle forme previste dalle relative
disposizioni di  legge,  anche  mediante  scambio  di  corrispondenza
secondo l'uso del commercio. 7 - Il competente ufficio cura la tenuta
del  repertorio  e  gli  adempimenti di legge concernenti i contratti
stipulati.
  8 - L'Ente cura la puntuale osservanza delle  disposizioni  per  la
prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita' sociale di cui alla legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni.
Art.  72
Collaudo dei lavori e delle forniture
  1 - Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche in
corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
  2 - Il collaudo e' eseguito da  personale  dell'Ente  munito  della
competenza  tecnica  specifica  che  la  natura dell'affare richiede,
ovvero, ove occorra, da  estranei  appositamente  incaricati  e  deve
concludersi  entro  sei  mesi  dalla  ultimazione  dei  lavori  o dal
completamento della fornitura. Per gravi e  specificati  motivi  puo'
essere concessa una proroga a tale termine.
  3  -  Se  l'importo  dei  lavori  o delle forniture non supera lire
150.000.000 e'  sufficiente  l'attestazione  di  regolare  esecuzione
rilasciata da un impiegato nominato dal Direttore generale.
  4  -  In  nessun  caso  il collaudo o l'accertamento della regolare
esecuzione puo' essere effettuato dalle persone che abbiano diretto i
lavori o che abbiano stipulato o  approvato  il  contratto  medesimo.
Per  apparecchiature,  strumenti  ed altro materiale il collaudo puo'
essere effettuato da chi ha richiesto la fornitura.
Art. 73
Cauzione e penalita'
  1 - A garanzia dell'esecuzione  dei  contratti  concernenti  lavori
trovano  applicazione le vigenti norme in materia di lavori pubblici,
mentre per quelli di fornitura di beni e servizi i privati contraenti
debbono prestare idonee cauzioni. Le cauzioni possono  essere  surro-
gate da fideiussioni bancarie o di primaria impresa assicuratrice.
  2   -  Si  puo'  prescindere,  previo  ptovvedimento  motivato  del
Direttore generale, dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di
notoria solidita', subordinatamente al miglioramento del  prezzo  non
inferiore   allo  0.75%  dell'importo  contrattuale,  nonche'  per  i
contratti di importo non superiore a L. 50.000.000. Si  puo'  inoltre
prescindere  dalla cauzione in casi di forniture occasionali di merci
o servizi.  Si prescinde inoltre dalla cauzione qualora si  addivenga
a   contratti  con  Amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  e
organismi internazionali.
  3 - Nel contratto devono essere previste una o piu' scadenze per la
cessione dei beni o  l'attuazione  delle  prestazioni  da  parte  del
contraente  nonche'  le  penalita'  per  inadempienza o ritardo nella
esecuzione dello stesso.
Art. 74
Revisione prezzi
   La revisione dei prezzi contrattuali non  e'  ammessa  tranne  nei
casi  e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per
l'amministrazione dello Stato.
Art. 75
Condizioni e clausole contrattuali
  1 - I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese
correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni  di  assoluta
necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore.
  2  -  Per  il  medesimo  oggetto  non possono essere stipulati piu'
contratti  se  non  per  comprovate  ragioni  di  necessita'   o   di
convenienza.
  3  -  Le  ragioni  di  necessita'  o di convenienza di cui ai commi
precedenti devono essere indicate nel ptovvedimento di  cui  all'art.
64.
  4  -  Nei  contratti e' fatto assoluto divieto di inserire clausole
che prevedono il loro tacito rinnovo.
  5 - Le spese di registrazione, copia, stampa, carta bollata e tutte
le altre inerenti ai contratti sono a carico dei privati contraenti.
  6 - Nei contratti non si puo' convenire  l'esenzione  da  qualsiasi
specie  di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione,
ne' stipulare la corresponsione  di  interessi  e  di  provvigioni  a
favore  degli  appaltatori  o  dei  fornitori  sulle somme che questi
fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
  7 - I contratti stipulati con societa', enti ed organismi  pubblici
e privati devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.
  8 - L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare la
societa',  come  pure  il riconoscimento della facolta' delle persone
che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che
stipula per l'Ente ai sensi dell'art.- 71.
  9  -  I    pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a
riscuotere per loro conto ed  a  rilasciare  quietanza  si  ritengono
validamente  eseguiti,  finche'  la revoca del mandato conferito alle
persone stesse non sia notificato all'Ente nelle forme di  legge.  La
notifica  rimane priva di effetto per i mandati che risultino emessi.
Tuttavia il creditore potra' effettuare  tale  notifica  all'istituto
cassiere.
 10  - Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi
e gli usi locali.
Art. 76
Lavori, provviste e servizi in economia
   I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in
economia, nei limiti di somma stabiliti, sono definiti, previo parere
del  Collegio  dei  Revisori,  con  ptovvedimento  del  Consiglio  di
Amministrazione  da  assoggettare  all'approvazione dell'autorita' di
vigilanza secondo le modalita' di  cui  all'art.  8  della  legge  n.
168/1989.
Art. 77
Limiti di somma
  1  -  I  limitif  di  somma  indicati  nel  presente regolamento si
intendono al netto delle eventuali imposte.
  2 - Tali importi  possono  essere  aggi  i'rnati  annualmente,  con
ptovvedimento  del  Consiglio di Amministrazione, entro il limite del
tasso di  inflazione  programmato  o  modificati  in  relazione  alle
variazioni disposte dalla legge.
  3   -   Gli   importi   predetti   possono  essere  modificati  con
ptovvedimento  del  Consiglio  di  Amministrazione  da   assoggettare
all'approvazione  dell'autorita' di vigilanza secondo le modalita' di
cui all'art 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989.
                               CAPO II
              CASI PARTICOLARI DI ATTIVITA' NEGOZIALE:
                   LEASING - FACTORING - COMODATO
Art. 78
Leasing
  1 - Il ricorso  al  contratto  di  leasing  e'  consentito,  previa
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando e' dimostrata
la  convenienza  economica  rispetto  alle  tradizionali tipologie di
contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza  di
disponibilita'  finanziarie  in  conto  capitale, di disporre di beni
strumentali   indispensabili   per   il   conseguimento   dei    fini
istituzionali.   Tali  circostanze  debbono  risultare  da  relazione
sottoscritta dal Direttore generale.
  2   -  Per  la  scelta  del  contraente  si  applica  la  procedura
concorsuale prevista dal Capo I del presente titolo.
  3 - I canoni di leasing sono imputati  ai  pertinenti  capitoli  di
parte  corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del
bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente  capitolo  di
spesa in conto capitale.
  4  -  La  programmazione e le risultanze dell' attivita' di leasing
sono evidenziate nella relazione illustrativa  e  negli  allegati  al
bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
Art.  79
Factoring
  1   -   Puo'  farsi  ricorso  al  contratto  di  factoring,  previa
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e ferme  restando  le
procedure  concorsuali  previste  dal  Capo  I  del  presente titolo,
qualora si tratti di  crediti  di  dubbia,  difficile  o  di  onerosa
esazione,  tale  da  rendere  non  conveniente  la  loro  riscossione
diretta.  La  circostanza  deve  risultare  da   apposita   relazione
sottoscritta dal Direttore generale.
  2 - La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factor-
ing  comporta  la  eliminazione dei residui attivi cornspondenti alle
somme versate all'Ente dal factor.
Art. 80
Comodato
  1 - Il  contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e
solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale  ritenuto  utile
per   il   conseguimento  dei  fini  istituzionali  dell'Ente,  fermo
restai'ndo l'accertamento della convenienza economica. La circostanza
deve risultare da relazione sottoscritta dal Direttore generale.
  2 - I beni ricevuti  in  comodato  sono  rilevati  in  una  sezione
speciale  dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti
al prezzo di mercato.
                              TITOLO V
             DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE
                               CAPO I
                RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI DENUNCIA
Art. 81
Principi generali
  1 - Agli amministratori ed al personale dell'Ente si  applicano  le
disposizioni  in materia di responsabilita' vigenti per gli impiegati
civili dello Stato.
  2 - La denuncia e' inoltrata alla Procura  competente  della  Corte
dei Conti e comunicata al Collegio dei Revisori dei Conti.
  3  -  La  denuncia  e'  informata ai criteri indicati dalla Procura
generale della Corte dei Conti.
                               CAPO II
                        DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 82
Collegio dei Revisori dei Conti
  1  -  Fermo  restando  lo  svolgimento  di  eventuali altri compiti
assegnati dalle leggi e dallo statuto, il Collegio dei  Revisori  dei
Conti  vigila  sull'osservanza delle leggi di natura amministrativo -
contabile e dell'atto costitutivo,  effettua  almeno  ogni  trimestre
controlli  e riscontri sulla consistenza di cassa, sulla esistenza di
valori, di titoli e di depositi e titoli in custodia.
  2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti  puo'  svolgere  le  proprie
funzioni  tramite  la  procedura scritta in circostanze eccezionali e
impreviste nonche' per determinati provvedimenti di minore importanza
  3 - Il riscontro degli atti di gestione da parte del  Collegio  dei
Revisori  dei Conti deve essere svolto con criteri di efficienza e di
tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente.
  4 - Di ogni verifica, ispezione  e  controllo,  anche  individuale,
nonche'  dell'esame  collegiale  dei  bilanci  preventivi  e relative
variazioni e dei conti consuntivi e' redatto apposito verbale.
  5 - Copia del verbale deve essere inviata al legale  rappresentante
dell'Ente,  al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e al Ministero del Tesoro, ai fini di  cui  all'art.  3
della legge 26 luglio 1939, n. 1037.
  6  - Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti e' di
regola custodito presso la sede dell'Ente.
  7 - I compensi ai componenti il Collegio dei  Revisori  dei  Conti,
sia  effettivi che supplenti, sono determinati, con cadenza biennale,
dal Consiglio di Amministrazione a partire dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  con criteri analoghi a quelli in
essere  presso  il  settore  degli  enti  di  ricerca  di  dimensioni
similari.
Art. 83
Controllo sulla gestione
   Nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nell'art.
7  della  legge 9 maggio 1989, n. 168 e nella legge 7 agosto 1990, n,
241 la gestione dell'Istituto deve assicurare, nel perseguimento  dei
suoi  fini istituzionali, al rapidita' e l'efficacia dell'azione e la
chiara individuazione delle responsabilita'.
Art. 84
Valutazione delle attivita'
  1 - In applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  allo  scopo  di  verificare  l'efficacia  dell'azione
amministrativa,   l'efflcienza   dei   servizi   e  la  funzionalita'
dell'Organizzazione degli  uffici  il  Presidente  dell'Istituto,  su
designazione  del Consiglio di Amministrazione, nomina il Comitato di
valutazione amministrativa.
  2 - Tale Comitato, costituito da esperti di riconosciuta competenza
anche  esterni  all'Istituto, e' composto da almeno tre membri e dura
in carica un biennio, a far tempo dalla data di nomina; i membri  del
Comitato possono essere riconfermati.
  3  - Il Comitato di valutazione amministfratiamministrativava invia
periodicamente al Presidente una  relazione  sull'analisi  effettuata
formulando  indicazioni  e suggerimenti mirati all'ottimizzazione dei
risultati.
  4 - Il Consiglio  di  Amministrazione  dell'Istituto  determina  il
compenso spettante ai componenti il Comitato.
Art. 85
Denominazione delle strutture
   Il  presente regolamento per quanto riguarda l'organizzazione e la
denominazione delle strutture fa riferimento al vigente  ordinamento'
dei  servizi  di  cui al decreto del Commissario straordinario n. 67,
del 16 febbraio 1993.
                              CAPO III
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 86
Rinvio alle nonne di contabilita' generale dello Stato
   Per  quanto  non  previsto   dalle   disposizioni   del   presente
regolamento,  si applicano, ove possibile, le norme della legge e del
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' dello Stato.
Art. 87
Entrata in vigore e rapporti contrattuali in corso
   1  -  Il  presente  regolamento  entrera'  in  vigore,  previa sua
pubblicazione sulla Gavetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  a
partire   dalla   data   che   verra'   stabilita  dal  Consiglio  di
Amministrazione con proprio ptovvedimento di adozione del medesimo.
   2 - rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare  in  corso  di
svolgimento  alla  suddetta data restano regolati dalle norme vigenti
all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.