REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA' TITOLO I BILANCIO DI PREVISIONE E GESTIONE FINANZIARIA CAPO I BILANCIO DI PREVISIONE Art. 1 Principi generali 1 - L'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2 - La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre. 3 - L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 4 - La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio. Art. 2 Criteri di formazione del bilancio di previsione 1 - Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Tuttavia, l'Istituto puo' deliberare, per particolari capitoli, una suddivisione in articoli. 2 - Il capitolo comprende un solo oggetto di entrata o di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e dovra' comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3 - Il bilancio indica, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, nonche' l'ammontare degli stanziamenti previsionali definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso al momento della redazione del bilancio. Esso comprende, altresi', l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio a cui si riferisce, nonche' quello delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, cumulativamente per la gestione di competenza e per quella dei residui. 4 - Il bilancio di previsione e' predisposto dal Direttore generale secondo le linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Amministrazione e presentato allo stesso Consiglio entro il 31 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzia gli obiettivi proposti ed i motivi delle variazioni piu' significative rispetto alle previsioni definite, per l'esercizio in corso, al momento della redazione del documento previsionale. 5 - Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata o della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate da incassare del bilancio di cassa, usualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce. 6 - Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'Ente nel periodo di riferimento. 7 - Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un numero di codice meccanografico, in conformita' alle disposizioni em- anate dallo Stato per la omogenea redazione dei conti consuntivi degli enti di ricerca. 8 - Il bilancio di previsione e' costituito dal preventivo finanziario e dal preventivo economico, ed e' corredato della tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il preventivo, del quadro riassuntivo, della pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale, nonche' da altri allegati previsti da norme di legge. 9 - Il bilancio di previsione e' accompagnato: a) dalla relazione del Presidente, che indica gli obiettivi delle azioni programmate ed i criteri in base ai quali sono stati quatificati gli stanziamenti di bilancio; i motivi delle variazioni proposte alle previsioni relative all'esercizio in corso; le cause della formazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio in corso; i prevedibili flussi pluriennali di entrata e di spesa per gli anni considerati nel programma triennale di attivita' di cui all'art. 3 del decreto commissariale n. 102/92, nonche' tutte le altre informazioni ed eventuali elaborati contabili e staitistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio; b) dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che deve contenere, tra l'altro, il parere sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese. 10 - Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, e' trasmesso, entro trenta giorni dalla delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero del Tesoro, ai fini di cui all'art 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. - Il bilancio di previsione diventa immediatamente esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 3 Integralita' e universalita' del bilancio 1 - Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2 - Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Art. 4 Classificazione delle entrate e delle spese 1 - Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti Titolo II - Altre entrate Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitale Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Partite di giro. 2 - Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni Titolo IV - Partite di giro. 3 - Ciascun titolo e' ripartito in categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto o piu' oggetti strettamente collegati. Art. 5 Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese effettuate per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonche' le somme somministrate al cassiere. Art. 6 Rappresentazione del bilancio 1 - Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti propositi con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del documento previsionale. 2 - Il bilancio finanziario di previsione deve risultare in pareggio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. Art. 7 Quadro riassuntivo Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativof, nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa e viene data dimostrazione dei risultati differenziali tra le entrate e le spese. Art. 8 Avanzo o disavanzo di amministrazione 1-Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, in calce alla quale devono essere indicati i singoli capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti la cui copertura e' assicurata dall'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti non si potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. 2-Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla predetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento. Il Consiglio di Amministrazione, nella deliberazione di approvazione del bilancio, deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. 3-Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i necessari procedimenti atti ad assorbire detto scostamento. Art. 9 Preventivo economico Il preventivo economico e' costituito dal saldo finanziario di parte corrente al quale sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Art. 10 Fondo di riserva 1 - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. 2 - L'ammontare del fondo non poh superare il tre per cento del totale delle spese correnti. 3 - Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. Art. 11 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso 1 - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito un fondo speciale per i presumibili oneri recati dai rinnovi in corso del contratto di lavoro del personale dipendente, limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento. 2 - Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede, all'occorrenza, a trasferire le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio. Art. 12 Assestamento - Variazioni e storni al bilancio 1 - Le variazioni al bilancio di competenza e di cassa sono delib- erate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. 2 - Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. 3 - Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare. 4 - I prelevamenti dal fondo di riserva che rivestono carattere di urgenza, gli storni per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 11 e gli storni tra capitoli di spesa corrente, possono essere disposti, sino al termine dell'esercizio, dal Direttore generale con provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, previo parere del Collegio dei Revisori. 5 - Dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente viene deliberato l'assestamento del bilancio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. 6 - Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Art. 13 Controllo della spesa Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, l'Ente, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, adottera' procedure interne e tecniche di rilevazione sulla base delle istruzioni che saranno ema- nate dal Ministero del Tesoro ai sensi degli artt. 63 e 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. CAPO II GESTIONE FINANZIARIA - ENTRATE Art. 14 Accertamento delle entrate 1 - Le entrate sono accertate allorche', sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identita' del debitore e la certezza del credito o del finanziamento, sia appurato il titolo, la ragione e l'entita' del credito e vengono iscritte nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'esercizio. 2 - Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni la relativa iscrizione in bilancio e' subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3 - L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tale fine, la relativa documentazione e' trasmessa all'ufficio ragioneria. 4 - Le entrate accertate e non riscosse entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale. Art. 15 Riscossione delle entrate 1 - Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che, ai sensi dell'art 32, gestisce il servizio di cassa, mediante reversali di incasso. 2 - L'isfftuto cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Ente, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo richiedere subito la regolarizzazione contabile. 3 - Le eventuali somme pervenute direttamente all'Ente sono anno- tate in apposito registro e versate tempestivamente all'istituto cassiere. 4 - E' vietato disporre pagamenti con i fondi pervenuti direttamente all'Ente. Art. 16 Reversali d'incasso 1 - Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal Direttore generale, o da un suo delegato e dal Capo del servizio ragioneria, o da un suo delegato. 2 -Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle releative ai residui. 3 - Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'ersercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Ente per la eventuale emissione in conto residui. 4 - Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione. Art. 17 Vigilanza sulla gestione delle entrate Il Direttore generale e il Capo del servizio ragioneria curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. CAPO III GESTIONE FINANZIARIA- SPESE Art. 18 Impegno delle spese 1 - La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 2 - Le spese sono impegnate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, dal Presidente e dal Direttore generale con le modalita' definite dal Consiglio di Amministrazione. 3 - Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte dell'ufficio ragioneria della regolarita' della documentazione e della spesa. 4 - Formano impegni sugli stanziamenti i di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Ente a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido e, in generale, tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio. Di norma l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai programmi di ricerca e alle attivita' di servizio viene determinata contestualmente all'accertamento della corrispondente entrata. 5 - Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. 6 - Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. 7 - Fanno eccezione quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ciascun esercizio; b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico degli esercizi successivi; c) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando l'Ente ne riconosca la necessita' o la convenienza; d) spese per borse di studio e per collaborazioni scientifiche a titolo oneroso. 8 - Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra le somme stanziate nei rispettivi capitoli di spesa e le somme impegnate costituisce economia di bilancio. 9 - Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale. Art. 19 Spese per la ricerca 1 - Le somme per la ricerca stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Collegio dei Revisori. 2 - Le somme cosi' riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e della situazione amministrativa. Art. 20 Procedimanto del controllo preventivo 1 - L'ufficio ragioneria, al piu' tardi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, verifica la regolarita' contabile della spesa e procede, a seguito di positivo controllo, alla registrazione dell'impegno. 2 - Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 senza che l'atto sia stato registrato o senza che siano staff mossi rilievi, l'atto stesso diviene efficace. 3 - Ove l'ufficio di ragioneria muova rilievi, il termine di cui al precedente comma 1 e' interrotto e decorre nuovamente per intero dal momento in cui l'atto viene riproposto alla ragioneria stessa. 4 - Il Direttore generale puo' ordinare, in rapporto all'urgenza e con motivato provvedimento, che l'atto abbia corso. 5 - Dell'ordine e' data notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti. 6 - La registrazione dell'impegno non puo' comunque aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza od a questa piuttosto che a quelli. Art. 21 Liquidazione della spesa 1 - La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal capo dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche' della verifica, secondo le modalita' di cui al successivo art. 23 della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 2 - La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennita' e di ogni altra competenza spettante al personale dipendente e' effettuata dal responsabile del personale mediante note di spesa collettive o individuali. 3 - La liquidazione delle spese relative ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, utenze telefoniche, telefax, telex, affrancatrice postale e simili genera il relativo impegno, ai sensi dell'art. 18, punto 4. Art. 22 Ordinazione della spesa 1 - Il pagamento delle spese e' ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa 2 - I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmati dal Direttore generale, o da un suo delegato e dal capo del servizio ragioneria, o da un suo delegato. 3 - I mandati che si riferiscono a spese di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 4 - I mandati non estinti entro il termine dell'esercizio vengono restituiti dall'istituto cassiere all'Ente per la eventuale emissione in conto residui. 5 - I mandati contengono i seguenti dati: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa; e) nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.. del creditore ove non si tratti di personale dipendente; f) causale del pagamento; g) importo in cifre e in lettere; h) modalita' di estinzione del titolo; i) data di emissione. Art. 23 Documentazione dei mandati di pagamento 1 - Ai fini del controllo, il mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei verbali di collaudo ove richiesti, dei buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero di bollette di consegna o di dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce o il servizio, della fattura completa della dichiarazione di liquidazione, dell'annotazione degli estremi degli atti di impegno e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. 2 - La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per dieci anni. Art. 24 Estinzione dei mandati di pagamento 1 - L'estinzione dei mandati di pagamento si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante riscossione diretta presso l'istituto cassiere da persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria, secondo la scelta operata dal creditore e con spese a suo carico. 2 - La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro dell'istituto cassiere ovvero da ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale. Art. 25 Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio finanziario I mandati di pagamento inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono restituiti dall'istituto cassiere per il trasferimento al conto dei residui, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme siano divenute perenti. Art. 26 Spese di rappresentanza 1 - Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. 2 - Le spese di rappresentanza sono documentate nei modi previsti dal precedente articolo 23. 3 - L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo deve avvenire in conformita' con il regolamento approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota del 24 ottobre 1987, n. 6701, entro il limite massimo di L. 5.000.000. CAPO IV INFORMATIZZAZIONE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA E SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE Art. 27 Norma di rinvio Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, l'Ente adottera' le norme di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che siano riferibili alle fattispecie previste dal presente regolamento. Art. 28 Contabilita' I.V.A. 1 - L'Istituto rientra tra gli enti che, accanto all'attivita' istituzionale, svolgono anche attivita' commerciale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della detrazione dell'I.V.A. corrisposta per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attivita' commerciale. 2 - A tal fine, nel bilancio di previsione sono istituiti appositi capitoli, per le attivita' rilevanti agli effetti dell'I.V.A.; a fronte delle entrate e delle spese allocate nei suindicati capitoli vengono registrati, rispettivamente, le vendite o i corrispettivi e gli acquisti, che hanno rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i cui importi devono trovare precisa corrispondenza nei registri I.V.A., che l'Istituto e' obbligato a tenere ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. 3 - La contabilizzazione dell'I.V.A. avviene anche nelle partite di giro, mediante regolarizzazione contabile con emissioni di reversali e mandati di importi compensativi. Art. 29 Indennita' di trattamento di fine rapporto 1 - Alla rappresentazione contabile dei movimenti afferenti all'indennita' di trattamento di fine rapporto del personale o alla sua anticipazione si procede con le seguenti modalita': - le indennita' liquidate al personale devono figurare tra le uscite in conto capitale; - il conto economico deve accogliere le quote annuali di adeguamento del relativo fondo di accantonamento; - tale fondo, esposto tra le passivita' della situazione patrimoniale, deve essere ridotto dell'importo corrispondente alla liquidazione erogata al personale e incrementato delle quote annuali di adeguamento del fondo stesso. 2 - Nel caso di copertura dell'indennita' di cui al precedente comma mediante la stipula di polizze assicurative si procede con le seguenti modalita' di contabilizzazione: - l'importo del premio annuale nonche' le indennita' liquidate nell'esercizio al personale devono figurare tra le uscite in conto capitale; - a fronte delle indennita' liquidate al personale, deve risultare, tra le entrate in conto capitale, il corrispondente importo versato all'Istituto dalla societa' assicuratrice; - la situazione patrimoniale deve esporre nell'attivo l'importo del credito costituitosi a favore dell'Istituto nei confronti della societa' assicuratrice e nel passivo la consistenza del fondo di anzianita'; - il conto economico deve accogliere le quote annuali di adeguamento del relativo fondo di accantonamento. 3 - L'Istituto e' inserito nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni ed e' tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge nonche' dai decreti attuativi 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e-6 settembre 1989. Art. 30 Valutazioni di magazzino Le rimanenze di merci, materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto. Esse possono essere iscritte al valore costante qualora siano frequentemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo in bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione. Art. 31 Valutazioni degli immobili Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato in base ai criteri fiscali vigenti o al prezzo di acquisto se maggiore. CAPO V SERVIZIO DI CASSA Art. 32 Affidamento del servizio di cassa 1 - Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un Istituto di credito di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2 - Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi. Art. 33 Conti in valuta Per le esigenze connesse con le attivita' di ricerca da svolgere all'estero, con le attivita' di ricerca da svolgere in collaborazione con istituzioni straniere e con le attivita' di ricerca finanziate da centri comunitari ed extracomunitari, presso l'istituto cassiere di cui al precedente articolo, possono essere accesi conti di transito in valuta ed in ECU. Art. 34 Servizio di cassa interno 1 - Il Direttore generale puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno. 2 - L'incarico di cassiere e' conferito dal Direttore generale ad un impiegato di ruolo per durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. L'incarico di cassiere puo' cumularsi con quello di consegnatario, con apposito provvedimento motivato da portare a conoscenza del Collegio dei Revisori. 3 - Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo, e' soggetto al controllo del capo del servizio ragioneria o del suo sostituto. 4 - Il Collegio dei Revisori dei Cinti deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa ed alle scritture del cassiere; effettua analoga verifica nel caso di cambiamento del cassiere. 5 - Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale. Art. 35 Gestione del servizio di cassa interno 1 - Il cassiere puo' essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, con provvedimento del Direttore generale, di un fondo non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio pre- via presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 2 - Con il fondo si puo' provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio; delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, automezzi e locali; delle spese postali e di vettura, delle spese per l'acquisto di utensileria, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali e di libri nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e delle spese casuali, ciascuna di importo non superiore a lire 500.000. 3 - Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennita' di missione, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 4 - Per le spese che singolarmente non eccedano L. 100.000, lo scontrino fiscale e' documento giustificativo della spesa e deve consentire l'individuazione della natura della spesa. 5 - Nessun pagamento puo' essere eseguito dal cassiere senza l'autorizzazione del competente ufficio amministrativo. 6 - Le disponibilita' al 31 dicembre di ciascun esercizio del fondo di cui al comma 1 sono versate dal cassiere all'istituto incaricato del servizio di cassa con imputazione all'apposito capitolo delle entrate delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto presentato alla chiusura dell'esercizio contestualmentecontestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. 7 - Il cassiere puo' essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti ed amministratori dell'Ente e da pagarsi a mezzo di assegni circolari non trasferibili. 8 - E' ammessa la facolta' da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome. 9 - Il cassiere puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti e valori di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro. 10 - Il cassiere non puo' tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo. Art. 36 Scritture del cassiere 1 - Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa da lui eseguite, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia. 2 - E' facolta' del cassiere tenere separati partitari, in relazione alle diverse categorie di operazioni, le cui risultanze devono essere giornalmente riepilogate. Art. 37 Servizio di cassa per i Settori 1 - Il Direttore generale puo' autorizzare - con provvedimento motivato e previa informazione al Collegio dei Revisori - su richiesta del Responsabile di Settore, l'istituzione di un servizio di piccola cassa per ognuno dei Settori, dotando ogni cassa di un fondo non superiore a L. 1.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto. 2 - I dipendenti di ruolo responsabili dei predetti servizi sono nominati dal Direttore generale, su proposta dei responsabili dei Settori a cui fa riferimento il servizio di cassa attivato. 3 - Le verifiche periodiche sono effettuate dal capo del servizio ragioneria o da un suo delegato. 4 - Per la gestione del predetto servizio si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 35 e 36. 5 - I dipendenti responsabili dei servizi di cassa dei Settori sono personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati CAPO VI CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DI ESERCIZIO Art. 38 Riaccertamento dei residui 1 - L'Ente e' tenuto a compilare annualmente la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2 - Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3 - I residui attivi possono essere ridotti od eliminati d'ufficio nel caso in cui l'importo non sia superiore a L. 60.000. Nel caso di importi superiori, essi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 4 - Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di governo. 5 - Sulle suddette variazioni il Collegio dei Revisori dei Conti manifesta il proprio parere. 6 - La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo. Art. 39 Perenzione amministrativa 1 - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. 2 - I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che l'Istituto abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. 3 - I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio finanziario, possono essere pagati a carico di un capitolo appositamente istituito tra le spese in conto capitale, con stanziamento sia di competenza sia di cassa. 4 - I pagamenti posti a carico del capitolo di cui al precedente punto 3 sono disposti su richiesta del creditore e le somme corrispondenti sono portate in deduzione del fondo appositamente istituito nello stato patrimoniale. Art. 40 Trasferimento dei residui 1 - I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo; separatamente dagli stanziamenti di competenza. 2 - Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto, da istituirsi con delibera da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio. CAPO VII CONTO CONSUNTIVO Art. 41 Deliberazione del conto consuntivo 1 - Il conto consuntivo e' costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed e' corredato di una relazione illustrativa predisposta dal Presidente dell'Ente. 2 - La relazione illustrativa dovra' riguardare l'andamento della gestione nei suoi settori operativi, i costi sostenuti, i risultati raggiunti in funzione degli obiettivi prefissati ed i profili economici della spesa. 3 - Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ad essi apportate rispetto al precedente esercizio; b) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale; c) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza; d) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilita' dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti. 4 - Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, e' sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione. 5 - Il conto consuntivo e' approvato dall'organo di governo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso entro trenta giorni dalla data della delibera di approvazione al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero del Tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, ed alla Corte dei Conti, corredato dei relativi allegati. Art. 42 Rendiconto finanziario I rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui. Art. 43 Stato patrimoniale 1 - Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio raffrontata con quella dell'esercizio precedente. 2 - Esso pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 3 - Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo. Art. 44 Conto economico 1 - Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio finanziario. 2 - Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico. Art. 45 Situazione ammistrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare: a) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; c) l'avanzo o disavanzo d'amministrazione. TITOLO II GESTIONE PATRIMONIALE CAPO I CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI Art. 46 Beni I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformita' alle norme contenute nei successivi articoli. Art. 47 Inventario dei beni immobili 1 - Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile; c) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati; d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie; e) gli eventuali redditi. 2 - Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti o al prezzo di acquisizione, se maggiore. Art. 48 Consegnatari dei beni immobili 1 - I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, nominati con provvedimento del Direttore generale. Essi sono personalmente responsabili di quanto loro affidato nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 2 - La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o tra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato. Art. 49 Classificazione dei beni mobili 1 - I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili, arredi e macchine d'ufficio; b) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici; c) materiale bibliografico; d) autovetture ed automezzi; e) titoli e valori. Art. 50 Inventario dei beni mobili 1 - L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la spe- cie; b) il luogo in cui si trovano; c) la quantita' o il numero; d) la classificazione "acquisto", "dono", "costruzione interna"; e) il titolo di appartenenza (proprieta', uso, ecc..); f) il valore dei beni di proprieta'. 2 - I beni mobili sono valutabili al costo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento sono stabilite dall'organo di governo. 3 - I titoli, i valori pubblici e privati e i metalli preziosi sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo e' inferiore al valore nominale, ed al valore nominale qualora il prezzo sia superiore. 4 - L'inventario del materiale bibliografico e' costituito da apposite scritture cronologiche e/o sistematiche. Art. 51 Cessioni in conto prezzo In occasione dell'acquisto di beni e di servizi, si puo' dar luogo a cessioni in conto prezzo con l'osservanza delle procedure stabilite per le valutazioni di congruita' e per il discarico inventariale. Art. 52 Consegnatari dei beni mobili 1 - I beni mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili nominati con provvedimento del Direttore generale. 2 - In caso di cambiamento dell'agente responsabile, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonche' dal funzionario che assiste alla consegna. 3 - Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'Ente e l'altro dall'agente responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico. Art. 53 Carico e scarico dei beni mobili 1 - I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. 2 - La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su motivata proposta del Direttore generale, contenente anche i criteri per la riduzione del fondo di ammortamento. Il ptovvedimento indica, altresi', l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed e' portato a conoscenza degli agenti responsabili. 3 - I beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce Rossa Italiana, a scuole, universita', enti di assistenza e beneficenza, istituzioni scientifiche e culturali, che rilasciano ricevuta dei beni acquisiti. 4 - Il ptovvedimento di cui al precedente comma 2 indica i motivi dell'eventuale mancato conferimento dei beni agli enti di cui al precedente comma 3. 5 - L'ufficio ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. Art. 54 Chiusura annuale degli inventari 1 - Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 2 - Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, all'ufficio ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture. Art. 55 Ricognizione dei beni 1 - Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari. 2 - Di tali operazioni si da' notizia in una specifica nota redatta dal Direttore generale ed apposta in calce allo stato patrimoniale di cui all'art. 43. Art. 56 Beni non soggetti ad inventariazione 1 - Non sono inventariati: a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, gli attrezi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi le materie prime e simili necessari per le attivita' dei laboratori e delle officine ecc., il materiale fotografico e in genere tutto il materiale "a perdere", che debba esser consumato per I'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi, b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'uso nei laboratori, nelle officine e negli uffici, materiale didattico (pubblicazioni soggette a scadenza, manuali d'uso, elenchi e simili); c) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale divulgativo; d) i beni di modico valore utilizzati ti da piu' utenti e facilmente spostabili ovvero installati in modo fisso nelle strutture edilizie, di valore inferiore a lire 500.000. 2 - Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico costituente parte di biblioteca. Art. 57 Materiali di consumo Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a quantita' e specie per il materiale di consumo che non venga immediatamente utilii'i'ato. Art. 58 Automezzi 1 - I consegnatari di autoveicoli da trasporto ed autovetture ne controllano l'uso accertando che: a) la loro ut lizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore generale, o da un suo delegato; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. 2 - Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio. Art. 59 Inesigibilita' dei crediti 1 - L'inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale viene dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella fase di approvazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilita' dei dipendenti degli uffici competenti. 2 - Di tali operazioni si da' notizia in una specifica nota redatta dal Direttore generale ed apposta in calce allo stato patrimoniale di cui all'art. 43. TITOLO III RILEVAZIONE CONTABILE CAPO I SCRITTURE CONTABILI Art. 60 Scritture finanziane e patrimoniali 1 - Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per la competenza e per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2 - Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Art. 61 Sistema di scritture 1 - L'Ente tiene le seguenti scritture: a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) il giornale delle reversali e dei mandati emessi; e) il registro degli inventari, contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'Ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.), nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio; f) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e da altre disposizioni di legge. 2 - Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonche' ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilita' sono stabilite dall'Ente, sentito il parere del Collegio dei Revisori, che potra' awalersi di sistemi di elaborazione automatica delle potra' avvalersi di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente. TITOLO IV ATTIVITA NEGOZIALE CAPO I FORME DI CONTRATTAZIONE Art. 62 Norme generali 1 - In relazione alle specifiche materie, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti emanati dalla Comunita' Europea, nonche' delle disposizioni ivi previste. 2 - Nello svolgimento dell'attivita' negoziale devesi, altresi' tener conto delle disposizioni previste dai capitolati generali e degli schemi di contratti tipo, approvati dall'organo di governo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 3 - L'Istituto effettua, attraverso le proprie strutture di ricerca e tecnologiche, prestazioni a pagamento a favore di terzi; i corrispettivi dovuti dai terzi sono determinati da appositi tariffari che tengono conto dei costi sostenuti dall'ente. Art. 63 Attinita' negoziale 1 - Per quanto non disciplinato dal precedente art. 62, ai lavori, alle forniture di beni e servizi, alle locazioni e ad ogni altra attivita' negoziale, si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata. 2 - Per l'alienazione dei beni, la forma ordinaria di contrattazione e' l'asta pubblica. Puo', tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 64. 3 - E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli. Art. 64 Determinazioni in materia contrattuale Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, il ptovvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalita' essenziali del contratto sono di competenza del Direttore generale. Art. 65 Licitazione privata 1 - La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono con precisione descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base, ove questo sia stato stabilito. 2 - Nella lettera di invito dovra' essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art 68, in base al quale si procedera' all'aggiudicazione. 3 - L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e' fatta da apposita commissione assicurando la piu' ampia partecipazione possibile alla stessa. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Ente, ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di invito. 4 - La licitazione privata e' preceduta da un avviso di gara. L'avviso di gara deve contenere: a) l'indicazione dell'Ente che indice la gara; b) l'indicazione sommaria dell'oggetto della fornitura o del servizio, nonche' l'importo base quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta; c) l'indicazione del criterio di aggiudicazione; d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni da quello della data di pubblicazione, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara; e) l'indicazione dei requisiti che gli interessati devono possedere per partecipare alla gara. Art. 66 Asta pubblica 1 - L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede dell'Ente. Esso e' altresi' pubblicato in due giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara. 2 - L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art 68. Art. 67 Svolgimento delle gare 1 - Le gare per licitazione privata e per asta pubblica si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e le sedute di gara sono pubbliche. 2 - Apposita commissione nominata dal Direttore generale procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. Alla seduta della commissione puo' assistere un membro del Collegio dei Revisori. 3 - I verbali dei lavori delle commissioni per l'aggiudicazione sono redatti da un funzionario dell'Amministrazione all'uopo designato annualmente con ptovvedimento del Direttore generale. 4 - La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide, salvo diversa statuizione nell'avviso di gara o nella lettera di invito. 5 - I verbali di gara sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 6 - L'esito della gara, entro 60 giorni dall'approvazione, viene comunicato a quanti hanno partecipato alla gara stessa. Art. 68 Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata 1 - Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri: a) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Ente, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito; b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Ente: b1) al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero b2) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Art. 69 Appalto-concorso 1 - E' ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi in cui sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di forniture complesse o ad elevata componente tecnologica.Azione 2 - Le imprese prescelte, in numero non inferiore a tre, sono invitate a presentare, nelle forme o nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso per l'elaborazione del progetto. 3 - Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture provvede una commissione appositamente nominata dal Direttore generale. 4 - L'aggiudicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa che tenga comunque conto dei seguenti parametri: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; c) il tempo di esecuzione dei lavori; d) i costi di utilizzazione e di manutenzione Art. 70 Trattativa privata 1 - Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso: a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata; b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero- che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale; c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonche' per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni; d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica; f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste ne' prevedibili all'epoca dell'assegnazione del contratto, per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 20 per cento dell'importo del contratto originario; g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche; h) quando trattasi di contratti di importo non superiore al controvalore in lire di ECU 200.000, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. 2 - Nei casi indicati ai precedenti punti a), d), e h) devono essere interpellate almeno tre imprese acquisendo, ove e' possibile, da ciascuna di esse il relativo preventivo scritto. Non e' necessario interpellare piu' imprese o persone qualora la spesa non superi i 5 milioni di lire. Nel caso in cui non siano stati richiesti piu' preventivi scritti, il proponente la spesa dovra' attestare che essa e' congrua in rapporto alle condizioni di mercato od ai prezziari in uso nel Comune sede dell'Ente. 3 - La motivazione per la quale si e' ricorso alla trattativa privata deve risultare nel ptovvedimento di cui al precedente art. 64. 4 - I contratti di cui alla lettera c) devono essere preceduti da parere di congruita' dell'Ufficio Tecnico Erariale; si prescinde dal predetto parere per i contratti di locazione il cui canone e' disciplinato da disposizioni di legge. Art. 71 Stipulazione dei contratti 1 - Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione si procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria ed alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione. 2 - Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta. 3 - La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta. 4 - Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Ente ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti. 5 - L'Ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti. 6 - I contratti sono stipulati da chi ha la rappresentanza legale dell'Ente o da un suo delegato nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 7 - Il competente ufficio cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati. 8 - L'Ente cura la puntuale osservanza delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Art. 72 Collaudo dei lavori e delle forniture 1 - Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto. 2 - Il collaudo e' eseguito da personale dell'Ente munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati e deve concludersi entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori o dal completamento della fornitura. Per gravi e specificati motivi puo' essere concessa una proroga a tale termine. 3 - Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera lire 150.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato nominato dal Direttore generale. 4 - In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione puo' essere effettuato dalle persone che abbiano diretto i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo. Per apparecchiature, strumenti ed altro materiale il collaudo puo' essere effettuato da chi ha richiesto la fornitura. Art. 73 Cauzione e penalita' 1 - A garanzia dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori trovano applicazione le vigenti norme in materia di lavori pubblici, mentre per quelli di fornitura di beni e servizi i privati contraenti debbono prestare idonee cauzioni. Le cauzioni possono essere surro- gate da fideiussioni bancarie o di primaria impresa assicuratrice. 2 - Si puo' prescindere, previo ptovvedimento motivato del Direttore generale, dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita', subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore allo 0.75% dell'importo contrattuale, nonche' per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000. Si puo' inoltre prescindere dalla cauzione in casi di forniture occasionali di merci o servizi. Si prescinde inoltre dalla cauzione qualora si addivenga a contratti con Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi internazionali. 3 - Nel contratto devono essere previste una o piu' scadenze per la cessione dei beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del contraente nonche' le penalita' per inadempienza o ritardo nella esecuzione dello stesso. Art. 74 Revisione prezzi La revisione dei prezzi contrattuali non e' ammessa tranne nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato. Art. 75 Condizioni e clausole contrattuali 1 - I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore. 2 - Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza. 3 - Le ragioni di necessita' o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nel ptovvedimento di cui all'art. 64. 4 - Nei contratti e' fatto assoluto divieto di inserire clausole che prevedono il loro tacito rinnovo. 5 - Le spese di registrazione, copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei privati contraenti. 6 - Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne' stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto. 7 - I contratti stipulati con societa', enti ed organismi pubblici e privati devono contenere l'indicazione del rappresentante legale. 8 - L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare la societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'Ente ai sensi dell'art.- 71. 9 - I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato all'Ente nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per i mandati che risultino emessi. Tuttavia il creditore potra' effettuare tale notifica all'istituto cassiere. 10 - Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali. Art. 76 Lavori, provviste e servizi in economia I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti, sono definiti, previo parere del Collegio dei Revisori, con ptovvedimento del Consiglio di Amministrazione da assoggettare all'approvazione dell'autorita' di vigilanza secondo le modalita' di cui all'art. 8 della legge n. 168/1989. Art. 77 Limiti di somma 1 - I limitif di somma indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte. 2 - Tali importi possono essere aggi i'rnati annualmente, con ptovvedimento del Consiglio di Amministrazione, entro il limite del tasso di inflazione programmato o modificati in relazione alle variazioni disposte dalla legge. 3 - Gli importi predetti possono essere modificati con ptovvedimento del Consiglio di Amministrazione da assoggettare all'approvazione dell'autorita' di vigilanza secondo le modalita' di cui all'art 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989. CAPO II CASI PARTICOLARI DI ATTIVITA' NEGOZIALE: LEASING - FACTORING - COMODATO Art. 78 Leasing 1 - Il ricorso al contratto di leasing e' consentito, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando e' dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze debbono risultare da relazione sottoscritta dal Direttore generale. 2 - Per la scelta del contraente si applica la procedura concorsuale prevista dal Capo I del presente titolo. 3 - I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale. 4 - La programmazione e le risultanze dell' attivita' di leasing sono evidenziate nella relazione illustrativa e negli allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Art. 79 Factoring 1 - Puo' farsi ricorso al contratto di factoring, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e ferme restando le procedure concorsuali previste dal Capo I del presente titolo, qualora si tratti di crediti di dubbia, difficile o di onerosa esazione, tale da rendere non conveniente la loro riscossione diretta. La circostanza deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Direttore generale. 2 - La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factor- ing comporta la eliminazione dei residui attivi cornspondenti alle somme versate all'Ente dal factor. Art. 80 Comodato 1 - Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, fermo restai'ndo l'accertamento della convenienza economica. La circostanza deve risultare da relazione sottoscritta dal Direttore generale. 2 - I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE CAPO I RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI DENUNCIA Art. 81 Principi generali 1 - Agli amministratori ed al personale dell'Ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' vigenti per gli impiegati civili dello Stato. 2 - La denuncia e' inoltrata alla Procura competente della Corte dei Conti e comunicata al Collegio dei Revisori dei Conti. 3 - La denuncia e' informata ai criteri indicati dalla Procura generale della Corte dei Conti. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 82 Collegio dei Revisori dei Conti 1 - Fermo restando lo svolgimento di eventuali altri compiti assegnati dalle leggi e dallo statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi di natura amministrativo - contabile e dell'atto costitutivo, effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sulla esistenza di valori, di titoli e di depositi e titoli in custodia. 2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti puo' svolgere le proprie funzioni tramite la procedura scritta in circostanze eccezionali e impreviste nonche' per determinati provvedimenti di minore importanza 3 - Il riscontro degli atti di gestione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente. 4 - Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi e' redatto apposito verbale. 5 - Copia del verbale deve essere inviata al legale rappresentante dell'Ente, al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero del Tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. 6 - Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti e' di regola custodito presso la sede dell'Ente. 7 - I compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sia effettivi che supplenti, sono determinati, con cadenza biennale, dal Consiglio di Amministrazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con criteri analoghi a quelli in essere presso il settore degli enti di ricerca di dimensioni similari. Art. 83 Controllo sulla gestione Nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nella legge 7 agosto 1990, n, 241 la gestione dell'Istituto deve assicurare, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, al rapidita' e l'efficacia dell'azione e la chiara individuazione delle responsabilita'. Art. 84 Valutazione delle attivita' 1 - In applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, allo scopo di verificare l'efficacia dell'azione amministrativa, l'efflcienza dei servizi e la funzionalita' dell'Organizzazione degli uffici il Presidente dell'Istituto, su designazione del Consiglio di Amministrazione, nomina il Comitato di valutazione amministrativa. 2 - Tale Comitato, costituito da esperti di riconosciuta competenza anche esterni all'Istituto, e' composto da almeno tre membri e dura in carica un biennio, a far tempo dalla data di nomina; i membri del Comitato possono essere riconfermati. 3 - Il Comitato di valutazione amministfratiamministrativava invia periodicamente al Presidente una relazione sull'analisi effettuata formulando indicazioni e suggerimenti mirati all'ottimizzazione dei risultati. 4 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto determina il compenso spettante ai componenti il Comitato. Art. 85 Denominazione delle strutture Il presente regolamento per quanto riguarda l'organizzazione e la denominazione delle strutture fa riferimento al vigente ordinamento' dei servizi di cui al decreto del Commissario straordinario n. 67, del 16 febbraio 1993. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 86 Rinvio alle nonne di contabilita' generale dello Stato Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dello Stato. Art. 87 Entrata in vigore e rapporti contrattuali in corso 1 - Il presente regolamento entrera' in vigore, previa sua pubblicazione sulla Gavetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a partire dalla data che verra' stabilita dal Consiglio di Amministrazione con proprio ptovvedimento di adozione del medesimo. 2 - rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla suddetta data restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.