Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle D'Aosta
                                  Al comandante delle Scuole centrali
                                  antincendi
                                  Al direttore del  centro  studi  ed
                                  esperienze antincendi
                                  Agli   ispettori   aeroportuali   e
                                  portuali dei servizi antincendi
                                  Agli  ispettori  interregionali   e
                                  regionali dei vigili del fuoco
                                  Ai sigg. comandanti provinciali dei
                                  vigili del fuoco
Premessa.
  Il decreto del Presidente della  Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  10  marzo  1998,
disciplina  il   procedimento  per  ilrilascio  del   certificato  di
prevenzione incendi, di  cui al n. 14 dell'allegato 1  della legge 15
marzo  1997, n.  59, nel  rispetto dei  criteri principi  e modalita'
indicati all'art. 20 della stessa legge.
  L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e
dal decreto del  Presidente della Repubblica 29 luglio  1982, n. 577,
prevede  che l'attivita'  di  controllo dei  Comandi provinciali  dei
vigili del  fuoco sul rispetto  delle condizioni di sicurezza  per la
prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate:
  esame dei progetti  di nuovi impianti e costruzioni  o di modifiche
di  quelli  esistenti,  finalizzato  al  rilascio  di  un  parere  di
conformita' alla normativa di prevenzione incendi;
  visita  sopralluogo per  riscontrare,  anche sulla  base di  idonea
documentazione  tecnica,  la  rispondenza  dell'opera  realizzata  al
progetto  approvato  ed il  rispetto  delle  vigenti prescrizioni  in
materia  di   sicurezza  antincendio,   al  fine  del   rilascio  del
certificato.
  Il  decreto del  Ministro  dell'interno 2  febbraio  1993, n.  284,
costituente il regolamento  di attuazione degli articoli 2  e 4 della
legge  7   agosto  1990,  n.   241,  ha  stabilito,  come   noto,  in
trecentosessantacinque  giorni  il  termine per  la  conclusione  del
procedimento del  rilascio del certificato di  prevenzione incendi ed
in trecentosessanta giorni il termine  per il procedimento di deroga,
mentre non ha disciplinato  la fase procedimentale relativa all'esame
dei progetti.
  Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le
seguenti principali esigenze:
  stabilire un  termine per la conclusione  del procedimento relativo
all'esame dei  progetti, correlato  alla complessita' degli  stessi e
comunque non superiore a quello attualmente previsto dall'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982;
  ridurre  il   termine  di  trecentosessantacinque  giorni   per  la
conclusione del procedimento per il rilascio del certificato;
  prevedere,   in  attesa   del  sopralluogo,   la  possibilita'   di
autorizzare  in via  provvisoria l'esercizio  dell'attivita' ai  soli
fini antincendio, tramite la  produzione da parte dell'interessato di
una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;
  consentire  il  rinnovo  del  certificato senza  l'obbligo  per  il
Comando di effettuare  il sopralluogo, estendendo in  via generale la
procedura di cui all'art. 4 della legge n. 818 del 1984;
  semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, decentrandolo
agli  Ispettorati  regionali  dei  vigili del  fuoco  e  riducendo  i
relativi termini procedimentali;
  prevedere una  norma transitoria ai  fini del passaggio  dal regime
del nulla osta  provvisorio di cui all'art. 2 della  legge n. 818 del
1984, a quello del certificato di prevenzione incendi.
  Tanto  premesso si  forniscono  di seguito  alcuni chiarimenti  sui
contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta ed uniforme
applicazione delle norme.
  Chiarimenti  ai  vari articoli  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  L'art.  1  individua  l'ambito  di  applicazione  del  regolamento.
Occorre precisare che:
  a) e' finalizzato a disciplinare  i procedimenti di controllo delle
condizioni  di sicurezza  per la  prevenzione incendi,  attribuiti in
base alla vigente normativa,  alla competenza dei Comandi provinciali
dei vigili  del fuoco, per  le fasi relative all'esame  dei progetti,
agli  accertamenti sopralluogo  per il  rilascio del  certificato, al
rinnovo   di   quest'ultimo,   ed  alle   procedure   relative   alla
autorizzazione in deroga;
  b) le attivita'  cui si applica la disciplina  del regolamento sono
quelle  riportate in  allegato  al decreto  ministeriale 16  febbraio
1982, e successive modifiche ed integrazioni;
  c)  la  disciplina  procedurale  prevista dal  regolamento  non  si
appplica a  quelle attivita'  industriali, che seppur  ricomprese tra
quelle di cui al decreto  ministeriale 16 febbraio 1982, ricadono nel
settore delle attivita'  a rischio di incidente  rilevante soggette a
notifica, ai  sensi del  decreto del  Presidente della  Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.
  Detta  disciplina si  applica  invece  alle attivita'  industriali,
ricomprese  tra  quelle  dell'allegato  al  decreto  ministeriale  16
febbraio  1982,  e soggette  a  dichiarazione,  ai sensi  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;
  d) le  attivita' riportate  negli allegati  A e  B del  decreto del
Presidente della  Repubblica n.  689 del 1959,  e non  ricomprese tra
quelle di cui al decreto  ministeriale 16 febbraio 1982, pur soggette
ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei vigili del fuoco ai
sensi  dell'art. 2  della legge  n. 966  del 1965  e del  decreto del
Presidente della  Repubblica n. 577  del 1982, non  soggiacciono alla
disciplina procedurale del regolamento;
  e) il comma 5, ha previsto  altresi' l'emanazione di un decreto del
Ministro  dell'interno di  concerto  con il  Ministro della  funzione
pubblica, nel quale siano stabilite:
  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti;
    il contenuto delle stesse;
    la documentazione da allegare;
  criteri per  rendere uniforme lo  svolgimento dei servizi  resi dai
Comandi provinciali.
  Tale  decreto (decreto  ministeriale 4  maggio 1998),  in corso  di
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale,  costituira' certamente  un
valido  strumento   per  garantire  l'uniformita'   delle  procedure,
favorendo la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa.