Art. 2.
                        Parere di conformita'
  L'art.  2 disciplina  la  fase procedurale  relativa all'esame  dei
progetti ai fini del rilascio  del parere di conformita' degli stessi
alle specifiche  regole tecniche  o in  mancanza, ai  criteri tecnici
generali di prevenzione incendi.
  Al  riguardo,  il   decreto  4  maggio  1998   nel  dettagliare  la
documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce
anche  i criteri  tecnici  generali  da seguire  in  mancanza di  una
specifica regola tecnica.
  Si precisa  che il  procedimento di esame  del progetto  non potra'
essere avviato  dal Comando se la  domanda non e' corredata  di tutti
gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita
che ciascun Comando si organizzi al fine di:
  dare la  massima informazione  all'utenza in via  preventiva, sugli
atti da allegare all'istanza;
  fare   effettuare  dal   personale  dell'ufficio   prevenzione  una
istruttoria formale  della domanda per verificare  la sua completezza
documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico.
  Nel caso  si renda necessario,  in fase di esame  tecnico, chiedere
una  integrazione  della  documentazione presentata,  il  regolamento
prevede in tale circostanza e  per una sola volta, l'interruzione del
termine  che  riprendera'  per  intero  a  decorrere  dalla  data  di
perfezionamento della richiesta medesima.
  La questione dei termini entro cui concludere il procedimento e' di
fondamentale  importanza, sia  per l'organizzazione  dell'ufficio che
per il rapporto con l'utenza.
  L'obiettivo  principale del  regolamento  e' quello  di ridurre  al
minimo i tempi di  risposta dell'amministrazione: pertanto il termine
di conclusione del procedimento  di quarantacinque giorni deve essere
considerato  superabile  solo  nei  casi  di  comprovata  necessita',
qualora  la  pratica  proposta all'esame  progetto,  richieda  studi,
ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica
esigenza il Comando dovra' dare formale notizia all'interessato entro
quindici  giorni   dalla  presentazione  della  domanda,   anche  per
l'eventuale coinvolgimento dei progettisti.
  Da  ultimo  si  forniscono  chiarimenti  in  merito  alla  seguente
disposizione contenuta  in calce al comma  2, "Ove il Comando  non si
esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto".
  Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce
al  comando di  provvedere  anche successivamente  alla scadenza  dei
termini, ferme restando le  eventuali responsabilita', in particolare
dei funzionari incaricati del procedimento.
  Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma  1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale
pronunciandosi   sulla  conformita'   del  progetto   alla  normativa
antincendio.  Il  disposto  ha  il   solo  scopo  di  qualificare  il
comportamento  omissivo  dell'amministrazione come  un  provvedimento
negativo   (silenziorifiuto)  al   fine  di   tutelare  il   soggetto
interessato.
  Quest'ultima, infatti, a seguito della  scadenza del termine di cui
all'art. 2  del decreto del  Presidente della Repubblica  n. 37/1998,
puo',  entro   i  successivi   sessanta  giorni,  adire   al  giudice
amministrativo  per far  dichiarare  illeggittime tale  comportamento
omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n. 1331/1997).
  Da quanto  sopra emerge  l'importanza che  e' stata  riservata alla
fase procedimentale  relativa al parere di  conformita' sul progetto:
infatti  la  mancata espressione  di  detto  parere non  permette  di
avviare la  successiva fase  procedurale finalizzata al  rilascio del
certificato di  prevenzione incendi, ne' consente  all'interessato di
presentare  la  dichiarazione  per l'avvio  dell'attivita',  prevista
dall'art. 3, comma 5.