Art. 2. Parere di conformita' L'art. 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformita' degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica. Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potra' essere avviato dal Comando se la domanda non e' corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che ciascun Comando si organizzi al fine di: dare la massima informazione all'utenza in via preventiva, sugli atti da allegare all'istanza; fare effettuare dal personale dell'ufficio prevenzione una istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico. Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta, l'interruzione del termine che riprendera' per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima. La questione dei termini entro cui concludere il procedimento e' di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza. L'obiettivo principale del regolamento e' quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'amministrazione: pertanto il termine di conclusione del procedimento di quarantacinque giorni deve essere considerato superabile solo nei casi di comprovata necessita', qualora la pratica proposta all'esame progetto, richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica esigenza il Comando dovra' dare formale notizia all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti. Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2, "Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto". Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce al comando di provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilita', in particolare dei funzionari incaricati del procedimento. Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformita' del progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo dell'amministrazione come un provvedimento negativo (silenziorifiuto) al fine di tutelare il soggetto interessato. Quest'ultima, infatti, a seguito della scadenza del termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, puo', entro i successivi sessanta giorni, adire al giudice amministrativo per far dichiarare illeggittime tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n. 1331/1997). Da quanto sopra emerge l'importanza che e' stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformita' sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne' consente all'interessato di presentare la dichiarazione per l'avvio dell'attivita', prevista dall'art. 3, comma 5.