Art. 3.
           Rilascio del certificato di prevenzione incendi
  L'art. 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di
prevenzione   incendi  previo   accertamento-  sopralluogo;   prevede
altresi' la  possibilita' per l'interessato di  presentare, in attesa
del  sopralluogo,  una  dichiarazione attestante  il  rispetto  della
normativa   di  sicurezza   antincendio,  finalizzata   all'esercizio
provvisorio dell'attivita' stessa.
  La  suddetta dichiarazione  costituisce la  sostanziale innovazione
del  regolamento,   in  quanto  consente  all'interessato,   ai  fini
antincendio  e  senza ulteriori  incombenze  e  costi aggiuntivi,  di
avviare l'attivita', purche' risulti presentata al Comando la domanda
di sopralluogo, completa della prevista documentazione.
  Infatti come  meglio precisato nel  decreto 4 maggio 1998,  ove tra
l'altro e' previsto un  facsimile di dichiarazione, le certificazioni
di conformita'  da presentare a corredo  della predetta dichiarazione
sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di
sopralluogo.
  Da  quanto   sopra  consegue   che  e'   opportuno  ed   utile  per
l'interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche
la predetta  dichiarazione, che  garantisce in via  amministrativa la
possibilita' di avviare da subito l'esercizio dell' attivita' ai fini
antincendio.
  Il  comma 6,  al fine  di evitare  duplicazioni, stabilisce  che il
sopralluogo effettuato  dal Comando nell'ambito di  organi collegiali
previsti dalla  vigente normativa, e' da  ritenersi comprensivo degli
accertamenti  di  cui al  comma  2:  ne  consegue  che i  termini  da
rispettare sono  quelli definiti  dalle vigenti disposizioni  per gli
organi in parola.
  Al  riguardo si  riportano alcuni  degli organi  collegiali ove  e'
chiamato a partecipare il Comando:
  locali  di  pubblico  spettacolo  ed  intrattenimento:  commissione
provinciale di vigilanza sui locali  di pubblico spettacolo (art. 141
del regolamento del T.U.L.P.S.);
  depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle prefetture:
    commissione nominata dal prefetto;
   fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi:
  commissione tecnica nominata dal prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.).