Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi L'art. 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi previo accertamento- sopralluogo; prevede altresi' la possibilita' per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attivita' stessa. La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attivita', purche' risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione. Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l'altro e' previsto un facsimile di dichiarazione, le certificazioni di conformita' da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo. Da quanto sopra consegue che e' opportuno ed utile per l'interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che garantisce in via amministrativa la possibilita' di avviare da subito l'esercizio dell' attivita' ai fini antincendio. Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, e' da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parola. Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove e' chiamato a partecipare il Comando: locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento: commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.); depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle prefetture: commissione nominata dal prefetto; fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi: commissione tecnica nominata dal prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.).