Art. 4.
            Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
  L'art.  4 semplifica  la procedura  di rinnovo  del certificato  di
prevenzione incendi stabilendo che  il comando provinciale dei vigili
del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base
della seguente documentazione allegata all'istanza:
  a) dichiarazione del responsabile  dell'attivita' attestante che la
situazione  riscontrata  dal  Comando   alla  data  di  rilascio  del
certificato  in scadenza  non  e' mutata  e  che durante  l'esercizio
dell'attivita'  ha  osservato gli  obblighi  di  cui all'art.  5  del
regolamento;
  b) perizia  giurata resa  da professionista iscritto  negli elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818,
attestante  l'efficenza  dei  dispositivi,  sistemi  ed  impianti  di
protezione  attiva  antincendi,  con  esclusione  delle  attrezzature
mobili  di estinzione.  Pertanto  l'obbligo di  produrre la  suddetta
perizia  ricorre  solo per  quelle  attivita'  dotate di  sistemi  ed
impianti di protezione attiva antincendi.
  In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i facsimile di
dichiarazione e di perizia giurata.