Art. 4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi L'art. 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza: a) dichiarazione del responsabile dell'attivita' attestante che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato in scadenza non e' mutata e che durante l'esercizio dell'attivita' ha osservato gli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento; b) perizia giurata resa da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attestante l'efficenza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta perizia ricorre solo per quelle attivita' dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi. In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i facsimile di dichiarazione e di perizia giurata.