Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' L'art. 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attivita ai fini antincendi: a) mantenere in stato di efficenza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicita' ed effettuando la necessaria manutenzione; b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attivita' e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonche' sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio; c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b); d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle presistenti condizioni di sicurezza antincendio. Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi gia' sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel decreto ministeriale 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). Pertanto i Comandi provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento da restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.