Art. 5.
           Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'
  L'art.  5 disciplina  i principali  adempimenti sia  gestionali che
procedurali,   finalizzati   a   garantire  il   corretto   esercizio
dell'attivita ai fini antincendi:
  a)  mantenere  in  stato   di  efficenza  i  sistemi,  dispositivi,
attrezzature ed impianti  antincendio, verificandoli con periodicita'
ed effettuando la necessaria manutenzione;
  b) assicurare una adeguata  informazione e formazione del personale
dipendente sui  rischi di incendio  dell'attivita' e sulle  misure di
prevenzione   e  protezione   adottate   nonche'  sulle   precauzioni
comportamentali da adottare ai fini antincendio;
  c)  annotare in  un apposito  registro l'avvenuta  effettuazione di
quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
  d)  avviare  le  procedure  previste  dagli  articoli  2  e  3  del
regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle
presistenti condizioni di sicurezza antincendio.
  Gli adempimenti di  cui alle precedenti lettere a)  e b) rientrano,
in  particolare,   tra  gli  obblighi  gia'   sanciti  dalla  vigente
legislazione sulla sicurezza nei luoghi  di lavoro, di cui al decreto
legislativo  n. 626  del 1994,  e  sono stati  oggetto di  specifiche
disposizioni  nel decreto  ministeriale  10  marzo 1998  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  81 del 7 aprile 1998). Pertanto
i   Comandi  provinciali   dovranno  indicare   nel  certificato   di
prevenzione  incendi  e  sulla  copia  della  dichiarazione,  di  cui
all'art. 3,  comma 5, del regolamento  da restituire all'interessato,
il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 10
marzo 1998  per quanto  attiene i controlli  e la  manutenzione degli
impianti ed attrezzature antincendio.