Art. 6.
                        Procedimento di deroga
  L'art.  6 disciplina  la  nuova procedura  per l'ottenimento  della
deroga   al   rispetto   di   disposizioni   normative   antincendio,
semplificando sostanzialmente  quando previsto dall'abrogato  art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.
  L'attuale  procedura  e'  stata  totalmente  decentrata  a  livello
regionale,  in quanto  prevede che  l'autorizzazione in  deroga venga
rilasciata dall'ispettore regionale od  interregionale dei vigili del
fuoco competente  per territorio, previa acquisizione  del parere del
comando  dei vigili  del  fuoco interessato  e  del comitato  tecnico
regionale  di prevenzione  incendi,  di cui  all'art.  20 del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.
  Al fine di garantire l'osservanza  di criteri uniformi, nel decreto
di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del  regolamento,  vengono  fornite
specifiche indicazioni sul contenuto della  domanda di deroga e sulla
documentazione da allegare.
  In particolare devono essere chiaramente indicate:
   le disposizioni normative cui si intende derogare;
  le  caratteristiche  dell'attivita'  e/o i  vincoli  esistenti  che
impediscono di ottemperare alle  disposizioni normative cui si chiede
di derogare;
  la  valutazione  dei  rischi aggiuntivi  conseguenti  alla  mancata
osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;
  le misure tecniche che si  ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo, precedentemente valutato.
  Quanto sopra  per consentire una corretta  valutazione delle misure
di sicurezza alternative proposte.