Art. 6. Procedimento di deroga L'art. 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto di disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto dall'abrogato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. L'attuale procedura e' stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale od interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del comando dei vigili del fuoco interessato e del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare. In particolare devono essere chiaramente indicate: le disposizioni normative cui si intende derogare; le caratteristiche dell'attivita' e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare; la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare; le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato. Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.