Art. 7. Nulla osta provvisorio L'art. 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo e' previsto che il Ministro dell'interno, ove non gia' provveduto, emani entro tre anni specifiche direttive per singole attivita' o gruppi di attivita', di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare cosi' con gradualita' i nulla osta tuttora vigenti. L'art. 4, comma 4, della legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validita' dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni: a) l'attivita' per cui e' stato rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. In tale circostanza la validita' del N.O.P. e' da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell'art. 5, comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformita' sul progetto; b) l'attivita in regime del N.O.P non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera a). In tale circostanza la validita' del N.O.P. e' soggetta alle seguenti limitazioni: 1) osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento; 2) adeguamento dell'attivita' alle disposizioni emanate dal Ministro dell'interno entro i termini temporali ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro tre anni. Si riportano in allegato disposizioni normative in atto emanate dal Ministero dell'interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attivita' esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate.