Art. 7.
                        Nulla osta provvisorio
  L'art. 7  costituisce una norma  transitoria ai fini  del passaggio
dal  regime  del  nulla  osta  provvisorio  di  prevenzione  incendi,
rilasciato ai sensi dell'art. 2 della  legge 7 dicembre 1984, n. 818,
a  quello  del certificato  di  prevenzione  incendi, da  rilasciarsi
secondo le procedure del nuovo  regolamento. A tale scopo e' previsto
che il  Ministro dell'interno, ove  non gia' provveduto,  emani entro
tre  anni specifiche  direttive  per singole  attivita'  o gruppi  di
attivita', di  cui all'allegato  al decreto ministeriale  16 febbraio
1982,  ove siano  stabilite le  misure di  adeguamento ed  i relativi
termini temporali, per  eliminare cosi' con gradualita'  i nulla osta
tuttora vigenti.
  L'art.  4,  comma 4,  della  legge  27  ottobre  1995, n.  437,  ha
prorogato la  validita' dei  nulla osta  provvisori rilasciati,  o in
corso  di  rilascio,  sino  alla   data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento relativo alle procedure  di prevenzione incendi, pertanto
alla luce di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due
seguenti situazioni:
  a)  l'attivita' per  cui e'  stato rilasciato  il N.O.P.  ha subito
modifiche  tali  da  comportare una  alterazione  delle  preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio.
  In  tale  circostanza  la  validita' del  N.O.P.  e'  da  ritenersi
decaduta  e  si  applica  il  disposto  dell'art.  5,  comma  3,  del
regolamento che obbliga  ad avviare le procedure per  il rilascio del
certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di
conformita' sul progetto;
  b) l'attivita in regime del N.O.P non ha subito le modifiche di cui
alla precedente lettera a).
  In  tale  circostanza la  validita'  del  N.O.P. e'  soggetta  alle
seguenti limitazioni:
  1)  osservanza  degli  obblighi  connessi con  l'esercizio  di  cui
all'art. 5 del regolamento;
  2)  adeguamento   dell'attivita'  alle  disposizioni   emanate  dal
Ministro dell'interno entro i termini temporali ivi previsti, secondo
la  vigente   normativa  in   materia  di  prevenzione   incendi.  Il
regolamento precisa  che le  disposizioni di adeguamento,  ove ancora
non emanate  devono essere adottate  entro tre anni. Si  riportano in
allegato  disposizioni  normative  in   atto  emanate  dal  Ministero
dell'interno,  ove  sono  stabilite  le  misure  di  adeguamento  per
attivita' esistenti ed i termini  temporali entro cui le stesse vanno
attuate.