Art. 8. Norme transitorie L'art. 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non e' stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando. Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento. Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998, dovra' avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del regolamento.