Art. 8.
                          Norme transitorie
  L'art.  8 consente  di applicare  la disciplina  del regolamento  a
tutte le  istanze presentate  prima della data  di entrata  in vigore
dello  stesso  e  per  le  quali  non  e'  stato  ancora  provveduto,
precisando che i relativi termini  decorrono dalla data di entrata in
vigore  del regolamento  stesso o  dalla data  di trasmissione  della
necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.
  Si invitano, pertanto, i Comandi  ad esaminare in tempi brevi tutte
le domande pervenute prima del 10  maggio 1998, e tuttora inevase, al
fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per
poter applicare il nuovo regolamento.
  Al  riguardo  si   precisa  che  il  rinnovo   dei  certificati  di
prevenzione  incendi a  datare dal  10 maggio  1998, dovra'  avvenire
senza   l'effettuazione   del   sopralluogo   di   verifica,   previa
acquisizione della specifica  documentazione prevista dall'articolo 4
del regolamento.