Art. 9.
                             Abrogazioni
  L'art. 9 abroga le seguenti disposizioni normative:
  A) decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982:
  a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative
competenze del  comitato centrale tecnico scientifico  di prevenzione
incendi (art. 10, comma 5; art. 11, comma 1, lettera d); art. 21);
  a2) disposizioni relative all'obbligo  di richiedere il certificato
di prevenzione  incendi per  manifestazioni temporanee,  di qualsiasi
genere,  da  effettuarsi  in  locali  o  luoghi  aperti  al  pubblico
sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5).
  L'abrogazione   dell'obbligo   di   richiedere  il   rilascio   del
certificato di  prevenzione incendi  per le  suddette manifestazioni,
non  fa   venire  meno  l'attivita'  di   controllo  sulla  sicurezza
antincendio espletata  dai Comandi  dei vigili del  fuoco nell'ambito
delle commissioni provinciali  di vigilanza, di cui  all'art. 141 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
   B) legge n. 818 del 1984.
  Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del
1984:
  b1)  disposizioni  sul nulla  osta  provvisorio,  in contrasto  con
quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi 5, 6, 7, 8);
  b2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi
di cui all'art. 4 della legge  n. 818/1984, in quanto tale disciplina
e' stata completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento.
  I procedimenti ed il servizio  prevenzione incendi hanno assunto un
interesse crescente si all'interno del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sia nei rapporti con altri enti ed istituti.
  Questa  Direzione  generale  confida  in  una  puntuale  e  precisa
collaborazione  di  tutto  il personale  coinvolto  nell'espletamento
delle  funzioni e  dei compiti  connessi al  servizio di  prevenzione
incendi.
  Particolare riguardo  si impone  nella scrupolosa  osservanza delle
disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio
1998,  segnatamente  per  quei  profili che  si  rifanno  a  principi
normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti
per la conclusione dei vari procedimenti.
  Analoga  cura dovra'  essere prestata  nel predisporre  i necessari
servizi  di informazione  preventiva per  l'utenza, nel  rispetto dei
principi  generali  sulla  certezza  del diritto  ai  fini  del  buon
andamento dell'attivita' della pubblica amministrazione.
  Il  direttore  generale  della  protezione  civile  e  dei  servizi
antincendi Maninchedda