Art. 9. Abrogazioni L'art. 9 abroga le seguenti disposizioni normative: A) decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982: a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5; art. 11, comma 1, lettera d); art. 21); a2) disposizioni relative all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5). L'abrogazione dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attivita' di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito delle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. B) legge n. 818 del 1984. Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984: b1) disposizioni sul nulla osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi 5, 6, 7, 8); b2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 818/1984, in quanto tale disciplina e' stata completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento. I procedimenti ed il servizio prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente si all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia nei rapporti con altri enti ed istituti. Questa Direzione generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi. Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti. Analoga cura dovra' essere prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attivita' della pubblica amministrazione. Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi Maninchedda