Art. 3. La distribuzione degli articoli di vestiario di cui al precedente articolo, al personale di ruolo con profilo di Guardia di sanita', verra' effettuata con la periodicita' come di seguito indicata: 1) berretto: uno ogni tre anni; 2) giacca: una ogni tre anni; 3) pantaloni invernali: due ogni tre anni per il personale maschile e uno per il personale femminile; 4) gonne invernali: una ogni tre anni; 5) pantaloni estivi: due ogni tre anni per il personale maschile e una per il personale femminile; 6) gonna estiva: una ogni tre anni; 7) giaccone impermeabile imbottito estraibile: uno ogni tre anni; 8) camicia bianca invernale: quattro ogni tre anni; 9) camicia celeste estiva: quattro ogni tre anni; 10) cravatta bleu: tre ogni tre anni; 11) calze: ventiquattro paia (dodici invernali dodici estive ogni tre anni); 12) calzettoni in lana: sei paia ogni tre anni; 13) collants: diciotto paia ogni tre anni; 14) scarpe nere invernali: due paia ogni tre anni; 15) scarpe nere estive: due paia ogni tre anni; 16) cappello bleu scuro in tessuto impermeabile imbottito con copri orecchie: uno ogni tre anni; 17) cintura di pelle nera: una ogni tre anni; 18) scarponi di cuoio alti con suola antiscivolo: un paio ogni tre anni; 19) maglione bleu scuro girocollo: due ogni tre anni; 20) maglione bleu scuro collo alto: due ogni tre anni; 21) guanti in pelle nera: due ogni tre anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 giugno 1998 Il dirigente generale: Niglio