Art. 3.
  La distribuzione degli  articoli di vestiario di  cui al precedente
articolo, al  personale di ruolo  con profilo di Guardia  di sanita',
verra' effettuata con la periodicita' come di seguito indicata:
   1) berretto: uno ogni tre anni;
   2) giacca: una ogni tre anni;
  3) pantaloni invernali: due ogni tre anni per il personale maschile
e uno per il personale femminile;
   4) gonne invernali: una ogni tre anni;
  5) pantaloni estivi: due ogni tre  anni per il personale maschile e
una per il personale femminile;
   6) gonna estiva: una ogni tre anni;
  7) giaccone impermeabile imbottito estraibile: uno ogni tre anni;
   8) camicia bianca invernale: quattro ogni tre anni;
   9) camicia celeste estiva: quattro ogni tre anni;
   10) cravatta bleu: tre ogni tre anni;
  11) calze:  ventiquattro paia (dodici invernali  dodici estive ogni
tre anni);
   12) calzettoni in lana: sei paia ogni tre anni;
   13) collants: diciotto paia ogni tre anni;
   14) scarpe nere invernali: due paia ogni tre anni;
   15) scarpe nere estive: due paia ogni tre anni;
  16) cappello bleu scuro in tessuto impermeabile imbottito con copri
orecchie: uno ogni tre anni;
   17) cintura di pelle nera: una ogni tre anni;
  18) scarponi di cuoio alti con  suola antiscivolo: un paio ogni tre
anni;
   19) maglione bleu scuro girocollo: due ogni tre anni;
   20) maglione bleu scuro collo alto: due ogni tre anni;
   21) guanti in pelle nera: due ogni tre anni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 giugno 1998
                                        Il dirigente generale: Niglio