Art. 5.
                          (A.D. da 10 a 20)
   1.  Gli  ambiti  disciplinari di cui alla lettera C del precedente
art. 1, sono costituiti  per  aggregazione  tra  classi  di  concorso
appartenenti alla scuola secondaria di secondo grado per insegnamenti
tecnico-pratici,  per  i  quali  l'accesso e' consentito a coloro che
sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella colonna 2
dell'allegato 1 sopracitato.
   2. Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla  lettera  C
sopraddetta, e' prevista una prova scritta, obbligatoria e comune, il
cui mancato superamento comporta l'esclusione dalle prove successive.
   3.  Il  superamento delle prove consente il conseguimento di tutte
le idoneita' comprese  nel  nuovo  ambito  disciplinare,  secondo  la
tabella di corrispondenza, allegato 2 al presente decreto.
   4.  I  docenti  di  ruolo  in  una  classe  compresa  in un ambito
disciplinare conseguono l'idoneita' per le altre classi di concorso a
seguito di apposito corso di riconversione.
   5. I docenti non di ruolo in possesso di idoneita' per  una  delle
classi di concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare conseguono
le  altre idoneita' mediante il superamento di tutte le prove d'esame
previste nel medesimo ambito, non applicandosi ad  essi  la  predetta
tabella di corrispondenza, di cui all'allegato 2.