Art. 5. (A.D. da 10 a 20) 1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera C del precedente art. 1, sono costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria di secondo grado per insegnamenti tecnico-pratici, per i quali l'accesso e' consentito a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella colonna 2 dell'allegato 1 sopracitato. 2. Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla lettera C sopraddetta, e' prevista una prova scritta, obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dalle prove successive. 3. Il superamento delle prove consente il conseguimento di tutte le idoneita' comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, allegato 2 al presente decreto. 4. I docenti di ruolo in una classe compresa in un ambito disciplinare conseguono l'idoneita' per le altre classi di concorso a seguito di apposito corso di riconversione. 5. I docenti non di ruolo in possesso di idoneita' per una delle classi di concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneita' mediante il superamento di tutte le prove d'esame previste nel medesimo ambito, non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all'allegato 2.