Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 le attivita' svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonche' quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresi' ammesse alle agevolazioni le attivita', svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalita' e le procedure di cui al successivo art. 4, purche' individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere gia' regolarmente costituite e nel pieno e libero eserciziodei propri diritti. Ai predetti soggetti si applicano i criteri per la determinazione della dimensione di impresa di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.