Art. 2.
  1. Ai fini  dell'applicazione dell'art. 9, comma 1,  della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/1992 le attivita' svolte dalle imprese turistiche di cui
all'art.  5  della  legge  17  maggio 1983,  n.  217,  attraverso  le
strutture ricettive  di cui  all'art. 6  della stessa  legge, nonche'
quelle svolte  dalle agenzie di viaggio  e turismo di cui  all'art. 9
della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale,
sono altresi'  ammesse alle  agevolazioni le attivita',  svolte dalle
suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le
modalita'  e  le procedure  di  cui  al  successivo art.  4,  purche'
individuate da norme  regionali, programmi di intervento  o regimi di
aiuto approvati  dalla Commissione dell'Unione europea.  Alla data di
sottoscrizione della domanda di  agevolazioni le imprese beneficiarie
devono  essere gia'  regolarmente  costituite e  nel  pieno e  libero
eserciziodei  propri diritti.  Ai  predetti soggetti  si applicano  i
criteri per la  determinazione della dimensione di impresa  di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici
di servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.