Art. 3.
  1.  Le  agevolazioni di  cui  al  presente decreto  possono  essere
concesse  in favore  dei  progetti di  investimento finalizzati  alla
costruzione di nuovi  impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento,
alla  riattivazione,   alla  riconversione  o  al   trasferimento  di
strutture esistenti. A tal fine si considera:
  a)  "ampliamento"   l'iniziativa  che,  attraverso   un  incremento
dell'occupazione  e  degli altri  fattori  produttivi,  sia volta  ad
accrescere la potenzialita' delle strutture esistenti;
  b)  "ammodernamento"  l'iniziativa  volta al  miglioramento,  sotto
l'aspetto  qualitativo, della  struttura esistente  e/o del  servizio
offerto,    al   miglioramento    dell'impatto   ambientale    legato
all'attivita'  produttiva,   alla  riorganizzazione,  al   rinnovo  e
all'aggiornamento    tecnologico   dell'impresa,    all'adozione   di
strumentazione   informatica  per   il  miglioramento   del  processo
produttivo e/o dell'attivita' gestionale;
  c) "riconversione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura
esistente per  lo svolgimento di  un'attivita' ammissibile di  cui al
precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente;
  d) "riattivazione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura
esistente inattiva per  lo svolgimento di una o  piu' delle attivita'
ammissibili di cui  al precedente art. 2, anche se  diversa da quella
svolta precedentemente,  da parte di  nuovi soggetti che  abbiano una
prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
  e) "trasferimento", secondo la definizione di cui all'art. 3, comma
1,  lettera g)  del  decreto ministeriale  n.  527/l995 e  successive
modifiche e integrazioni.
  2. Le spese ammissibili sono,  purche' capitalizzate, quelle di cui
all'art. 4,  comma 1, lettere  a), b), c),  d), e), ivi  compresi gli
arredi,  ed f)  del  decreto ministeriale  n.  527/1995 e  successive
modifiche e integrazioni - ad eccezione di quelle riferite a commesse
interne  di  lavorazione  - relative  all'acquisto,  all'acquisizione
mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni
nella  misura in  cui queste  ultime sono  necessarie alle  finalita'
dell'iniziativa oggetto della domanda  di agevolazioni. Sono altresi'
ammissibili, in  quanto volte al miglioramento  del servizio offerto,
le spese  relative ai  servizi annessi  di cui  all'art. 5,  comma 1,
della legge n.  217/1983 ubicati nello stesso  comune della struttura
interessata   dall'iniziativa  o,   qualora  alla   stessa  struttura
adiacenti, anche  in altro  comune, purche'  funzionalmente collegati
alla stessa.  Tra le  spese di  cui alla  richiamata lettera  a) sono
ricomprese  quelle  relative alla  quota  iniziale  dei contratti  di
franchising,  quelle  finalizzate  all'introduzione  dei  sistemi  di
qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000)
e quelle relative all'adesione  a sistemi internazionali riconosciuti
di  certificazione ambientale  (ISO 14001)  limitatamente alla  quota
parte  riconducibile alla  struttura interessata  dall'iniziativa. Le
spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere
agevolate  fino  ad  un  valore  massimo  del  50%  dell'investimento
complessivo ammissibile. Per le  iniziative promosse dalle agenzie di
viaggio e turismo di cui all'art.  9 della legge n. 217/1983 le spese
ammissibili  sono  solo  quelle  di cui  alle  suddette  lettere  a),
limitatamente alla  quota iniziale dei contratti  di franchising, e),
ivi compresi gli arredi, ed f).