Art. 3. 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse in favore dei progetti di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera: a) "ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la potenzialita' delle strutture esistenti; b) "ammodernamento" l'iniziativa volta al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attivita' produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attivita' gestionale; c) "riconversione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile di cui al precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente; d) "riattivazione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' ammissibili di cui al precedente art. 2, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa; e) "trasferimento", secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale n. 527/l995 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le spese ammissibili sono, purche' capitalizzate, quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ivi compresi gli arredi, ed f) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni - ad eccezione di quelle riferite a commesse interne di lavorazione - relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Sono altresi' ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 217/1983 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purche' funzionalmente collegati alla stessa. Tra le spese di cui alla richiamata lettera a) sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Le spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Per le iniziative promosse dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge n. 217/1983 le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle suddette lettere a), limitatamente alla quota iniziale dei contratti di franchising, e), ivi compresi gli arredi, ed f).