Art. 4.
  1.  Ai fini  della  concessione delle  agevolazioni finanziarie  in
favore  delle  attivita' di  cui  al  precedente  art. 2,  le  banche
concessionarie   incaricate   dell'attivita'  istruttoria   valutano,
attraverso  il  business  plan  dell'impresa  proponente,  anche  gli
obiettivi  dell'iniziativa in  termini di  elevazione degli  standard
qualitativi   o  quantitativi   dell'offerta  turistica;   le  banche
concessionarie valutano  altresi' la validita' dell'iniziativa  da un
punto  di vista  delle prestazioni  ambientali attraverso  specifiche
dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda
o  alla richiesta  di erogazione  delle agevolazioni.  Ai fini  della
redazione  del business  plan si  applicano i  criteri validi  per le
imprese di servizi  di cui al punto 3.8 della  circolare del Ministro
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  n. 234363  del 20
novembre 1997 e successive  modifiche e integrazioni. Successivamente
all'invio  delle risultanze  degli accertamenti  istruttori da  parte
delle  banche   concessionarie,  il  Ministero   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  forma specifiche graduatorie regionali,
distinte da quelle relative alle attivita' estrattive, manifatturiere
e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4,
lettera  a), punti  1),  2),  3) e  4)  del  decreto ministeriale  n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno
di  tali  indicatori  e'  incrementato  del 5%  per  le  imprese  che
aderiscano  a sistemi  internazionali riconosciuti  di certificazione
ambientale (ISO 14001).
  2.   Ai  fini   della  determinazione   dell'ultimo  dei   suddetti
indicatori, le  priorita' regionali sono individuate  con riferimento
alle  aree  del territorio,  alle  attivita'  ammissibili di  cui  al
precedente  art.  2 ed  alle  tipologie  di  investimento di  cui  al
precedente  art.  3  e  sono  espresse  attraverso  l'attribuzione  a
ciascuna  area,  ciascuna  attivita'   e  ciascuna  tipologia  di  un
punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci.
  3. Ciascuna  regione, con riferimento alle  domande di agevolazione
da presentare  nell'anno successivo, indica,  con le modalita'  e nei
termini di cui all'art. 6-bis del decreto ministeriale citato:
  a)  le   eventuali  ulteriori  attivita'  ammissibili   di  cui  al
precedente   art.    2   finalizzate   alla    valorizzazione   delle
caratteristiche turisticoambientali dell'area  interessata, nel pieno
rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
  b)  le  particolari  aree   del  territorio  regionale  a  maggiore
vocazione  turistica, le  specifiche  attivita' e/o  le tipologie  di
investimento,  nell'ambito di  quelle ammissibili  alle agevolazioni,
ritenute prioritarie ai fini  dell'attuazione degli interventi di cui
si  tratta ed  individua  il relativo  punteggio  da attribuire  alle
stesse.
  4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati:
  alcuna  attivita' aggiuntiva,  sono considerate  ammissibili, nella
regione medesima, solo le  attivita' svolte dalle imprese turistiche,
di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di
cui  all'art. 6  della stessa  legge, e  dalle agenzie  di viaggio  e
turismo di cui all'art. 9 della legge medesima;
  alcuna  area,  attivita' e  tipologia  ritenuta  prioritaria ed  il
relativo  punteggio, l'indicatore  assume, convenzionalmente,  valore
pari a zero  per tutte le iniziative della  graduatoria relativa alla
regione medesima.