Art. 4. 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attivita' di cui al precedente art. 2, le banche concessionarie incaricate dell'attivita' istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresi' la validita' dell'iniziativa da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni. Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui al punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie regionali, distinte da quelle relative alle attivita' estrattive, manifatturiere e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001). 2. Ai fini della determinazione dell'ultimo dei suddetti indicatori, le priorita' regionali sono individuate con riferimento alle aree del territorio, alle attivita' ammissibili di cui al precedente art. 2 ed alle tipologie di investimento di cui al precedente art. 3 e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascuna attivita' e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci. 3. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 6-bis del decreto ministeriale citato: a) le eventuali ulteriori attivita' ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turisticoambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale; b) le particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, le specifiche attivita' e/o le tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta ed individua il relativo punteggio da attribuire alle stesse. 4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati: alcuna attivita' aggiuntiva, sono considerate ammissibili, nella regione medesima, solo le attivita' svolte dalle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di cui all'art. 6 della stessa legge, e dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima; alcuna area, attivita' e tipologia ritenuta prioritaria ed il relativo punteggio, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.