Art. 5. 1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualita' con quelli relativi alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi. La decorrenza massima di ammissibilita' delle spese relative al solo primo bando di attuazione della presente normativa e' fissata a partire dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.