Art. 5.
  1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando
di attuazione delle  presenti direttive sono fissati  con decreto del
Ministro  dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato,  tenuto
conto dell'esigenza di assicurare  contestualita' con quelli relativi
alle imprese  estrattive, manifatturiere e di  servizi. La decorrenza
massima di ammissibilita' delle spese relative al solo primo bando di
attuazione  della  presente normativa  e'  fissata  a partire  dal  1
gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.