Art. 6.
  1. Fermo  restando quanto  previsto dal punto  5, lettera  c) della
delibera CIPE  del 27 aprile  1995, il Ministero  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato e' autorizzato ad  utilizzare una quota
non superiore all'uno per  mille dello stanziamento annuale destinato
alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse
necessarie  ad  assicurare  il   cofinanziamento,  per  le  spese  di
funzionamento connesse alle attivita'  ed agli adempimenti di propria
competenza necessari  all'attuazione degli interventi  previsti dalla
stessa legge.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 20 luglio 1998
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 186