Art. 6. 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera c) della delibera CIPE del 27 aprile 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 1998 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 186