Art. 2.
  A  decorrere dalla  data di  attivazione dei  predetti uffici  sono
contemporaneamente   soppressi  gli   uffici   tecnici  erariali   di
Pordenone, Imperia, Forli', Ascoli Piceno  ed Enna e le conservatorie
dei registri immobiliari di Pordenone, Imperia, Forli', Ascoli Piceno
ed Enna, nonche' le sezioni  staccate istituite nelle stesse province
a seguito  della cessazione delle  relative intendenze di  finanza ed
aventi competenza nelle  materie indicate nell'art. 79,  comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.