Art. 2. A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Pordenone, Imperia, Forli', Ascoli Piceno ed Enna e le conservatorie dei registri immobiliari di Pordenone, Imperia, Forli', Ascoli Piceno ed Enna, nonche' le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.