Art. 4.
  Fino  alla   revisione  delle  circoscrizioni   territoriali  delle
conservatorie dei  registri immobiliari, limitatamente ai  servizi di
pubblicita' immobiliare  degli uffici del territorio,  restano fe rme
le  competenze  territoriali stabilite  con  decreto  29 aprile  1972
emanato dal  Ministro delle  finanze di concerto  con il  Ministro di
grazia  e  giustizia  e  il   Ministro  del  tesoro,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
del 14 ottobre 1972.