Art. 4.
  Possono partecipare all'asta in veste  di operatori, le banche e le
societa'  di intermediazione  mobiliare  iscritte nell'apposito  albo
istituito presso la CONSOB, che  esercitano le attivita' indicate nei
punti a), b),  c) e d) dell'art. 1, comma  3, del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415. Detti  operatori partecipano in proprio e per
conto terzi.
  La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.