Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata  la  domanda  e   l'annesso  schema  di  disciplinare  di
produzione   presentati   dal   Consorzio   tutela   Bianco   Vergine
Valdichiana;
  Visto il parere espresso dalla  regione Toscana sulla domanda sopra
citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi nel comune di Arezzo il giorno 23 aprile 1998, con
la  partecipazione  di  enti,  organizzazioni,  societa'  ed  aziende
vitivinicole;
                            Ha deliberato
  di  accogliere   la  domanda  sopra  citata   proponendo,  ai  fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto dirigenziale,  il  testo  del
disciplinare di produzione come di seguito riportato.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei vini  - Via Sallustiana n.  10 -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
  Proposta  di modifica  della denominazione  di origine  controllata
"Bianco Vergine Valdichiana" in "Valdichiana" e modifica del relativo
disciplinare di produzione.
                               Art. 1.
  La denominazione di origine  controllata "Valdichiana" e' riservata
ai  vini bianco  o bianco  vergine, chardonnay,  grechetto, spumante,
frizzante, rosso,  rosato, sangiovese,  vin santo, vin  santo riserva
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.