Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dal Consorzio tutela Bianco Vergine Valdichiana; Visto il parere espresso dalla regione Toscana sulla domanda sopra citata; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi nel comune di Arezzo il giorno 23 aprile 1998, con la partecipazione di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole; Ha deliberato di accogliere la domanda sopra citata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" in "Valdichiana" e modifica del relativo disciplinare di produzione. Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valdichiana" e' riservata ai vini bianco o bianco vergine, chardonnay, grechetto, spumante, frizzante, rosso, rosato, sangiovese, vin santo, vin santo riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.